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94 Codice cavalleresco italiano

colui che, trovandosi corpo a corpo con l’avversario, si serve della mano sinistra per respingerlo.

Nota. — Il duello è stato conservato per evitare pugilati e lotte, che ripugnano a persone ben nate ed educate; è quindi necessario che i duellanti, se sono gelosi della loro nomea di gentiluomo, usino esclusivamente le armi.

ART. 188.

Non si deve concedere l’alternativo uso delle due mani durante lo scontro, salvo il caso di duelli gravi, provocati da cause molto serie, e nei quali uno degli avversari, ferito ad un braccio o ad una mano, domandi di continuare il duello con l’altra mano.

Nota. — Così opinano anche: Bellini, VIII, V; Angelini, XIV, 3°; De Rosis, III, 15°, ma è da ritenersi codesto passo illegale, e il relativo duello «all’americana». Perciò:

ART. 189.

Su questa concessione dovranno, però, precedentemente accordarsi le due parti; ed i padrini inseriranno la facoltà concessa nel verbale di scontro.

ART. 190.

Nei duelli alla spada, verificandosi che uno dei tiratori allontani colla mano disarmata il ferro nemico, o ne pari il colpo, i testimoni hanno l’obbligo di esigere che la mano di chi si rese colpevole di tale infrazione, venga legata, perchè non si abbia a ripetere l’inconveniente deplorato; e lo svantaggio che ne deriva sia la giusta conseguenza della mancanza di lealtà o di calma nel combattente (Châteauvillard, V, 15°; De Rosis, IV, 28°).