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Libro quarto 235

putassero opportuno di continuare, il combattimento sarà ripreso dopo che il chirurgo avrà applicato l’apparecchio per trattenere il sangue.

Nota. — Durante quest’operazione i testimoni potranno giudicar meglio della gravità della lesione ed essere perciò più sicuri su quanto decideranno. In ogni modo, lascino sempre dichiarare al ferito se può o no continuare a battersi; se lo potesse e dichiarasse il contrario, si procurerebbe la taccia di poco... accorto.


XX.

Ripresa del combattimento in seguito a ferita.

ART. 408.

Se dopo la ferita si dovrà riprendere il combattimento, si metteranno in guardia i duellanti con le stesse norme e con le stesse cautele, usate per la prima messa in guardia.

ART. 409.

La sospensione del combattimento causata dalla ferita, dovrà protrarsi fino a completa medicazione. Conpiuta la quale, se i testimoni lo stimeranno opportuno, concederanno un breve riposo al ferito (non meno di cinque, nè più di dieci minuti primi).

ART. 410.

Ripreso il combattimento, i padrini, e particolarmente il direttore del campo, terranno d’occhio il ferito, al quale saranno, senza difficoltà di sorta, ac-