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28 Codice cavalleresco italiano


Nota. — Accettando la negazione dell’offesa come riparazione d’onore, i rappresentanti redigeranno apposito verbale, in doppio originale, da consegnarsi alle due parti, affinchè anche il supposto o reale offensore sappia come fu giudicata la sua condotta e come fu riferito al suo avversario, al quale è riservata la facoltà di esigere il risarcimento del danno subito. Però, è necessario essere guardinghi, in quanto può avverarsi, come si è avverato, che un Tizio chieda una soddisfazione per un fatto insussistente, nel fine di provocare una vertenza per... rimettersi a galla. E perciò la negativa dell’offesa, quando l’offesa non vi fu, non costituisce ritrattazione.

ART. 37.

Negata l’offesa, i rappresentanti redigono apposito verbale da rilasciarsi al supposto offeso, e dichiarano chiusa la vertenza per la sola parte morale e cavalleresca.

ART. 38.

Se per una offesa si rifiutasse una legittima soddisfazione o riparazione, i quattro rappresentanti o quelli della parte ingiuriata, dopo avere proposto invano l’appello a un giurì, redigeranno verbale, dal quale risulterà la negata soddisfazione o riparazione, uniformandosi a quanto è prescritto dall’articolo 516 e consiglieranno il loro primo ad appellarsi alla Corte d’onore o al Tribunale, se la Corte d’onore permanente non funzionasse (Angelini, cap. V, 9°).

ART. 39.

Questo verbale contenente il fatto (senza apprezzamenti o commenti) verrà pubblicato, anche se l’of-