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libro primo - capitolo settimo 149


intesa assolutamente e l’onnipotenza del maggior numero sono in sostanza il diritto dei vandali e degli ostrogoti, imperocché la trasformazione di cui parla l’illustre autore è estrinseca e non muta l’essenza della cosa. Sia che la controversia si decida colle pugna o che coll’abaco si definisca, l’impero del maggior numero è dannoso se contravviene al vero utile, e iniquo se prevarica la giustizia. Il solo divario che corra si è che nello stato barbaro e selvaggio i meno ubbidiscono per forza, come un esercito vinto che rende le armi al vincitore; dove che nello stato civile si suol cedere volontariamente, se il resistere è inutile o può esser causa di maggiori mali. Egli è dunque verissimo che vi ha vantaggio da questo lato, perché si evitano le discordie civili e i vinti non han la testa rotta; ma non è men vero che il danno è pari (nel presupposto che i pochi si appongano) per ciò che riguarda l’offesa legale dell’utile e del giusto. La sostituzione del maggior numero alla forza non è dunque un bene (quantunque possa essere e sia per lo piú un minor male), né può far ragione del torto o torto della ragione. — Ma in pratica — dirassi — è tutt’uno. — No, che non è tutt’uno; perché chi ha ragione, cedendo al maggior numero, dee però protestare, richiamarsene al tempo, all’opinione dei piú rinsavita o meglio informata, con ferma fiducia di averla tosto o tardi propizia.

Certo si è che la ragione non può pigliare aspetto e valore di legge civile, se non è espressa, circoscritta, adattata alle speciali occorrenze del vivere comune; e a tale intento ella dee avere il concorso dell’arbitrio umano. La volontá degli uomini è quindi il principio secondario e, come dire, il coefficiente della legge; ma non può scusarne l’efficiente piú capitale, che risiede nell’altro termine. Si modifichi adunque il pronunziato democratico, dicendo che «la volontá del popolo conforme a ragione è la legge suprema»; nella qual sentenza la ragione esprime l’elemento naturale ed essenziale della legge, e la volontá popolare ne significa la parte accidentale e positiva. Tanto che negli ordini artifiziali, che sono di natura variabili, l’arbitrio ha legittimo imperio. Ma siccome questi ordini si attengono sempre (almen di rimbalzo) ai naturali, cosí anche nel giro del positivo