Pagina:Guasti - Sigilli pratesi.djvu/30

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15. Di quelli che comperassino porcho guasto o vero pidochioso.

Et se advenisse che a veruno dell’arte intervenisse di comperare alcuno porcho guasto, cioè pidochioso, et egli non lo rivenderà o vero renderà a cholui da chui l’arà comprato, giusta la sua possa; paghi per ogni volta, per pena, soldi venti: et se di così fatta compra avessi quistione col venditore, sia questo bechaio difeso quanto meglio si puote, alle spese dell’arte.

16. Se alcuno avessi a sospetto i Rettori.

Se advenisse che niuno di questa arte volessi proporre ch’e Rettori fussino a lui sospetti, possa questo dell’uno, ma non d’amendue; et quello che non fia sospetto, ubidire; alla pena, per quante volte non ubidisse, di soldi venti.

17. Se alcuno fia domandato da’ Rettori.

Anchora ordiniamo et vogliamo, che quale dell’arte domandato fussi da’ nostri Rettori, di quello che fossi richiesto debia rispondere la verità prestamente, et dire o sì o no; alla pena per ogni volta di soldi cinque: et se negasse, et poi fussi convinto, paghi all’arte per ogni volta soldi venti.

18. Chi non pruoverrà l’achusa.

Se niuno achuserà o dinuntierà alcuno di questa arte, et l’achusa o vero dinuntia non fia provata, paghi l’achusatore o vero dinuntiatore per pena, per ciaschuna persona, soldi dieci.

19. Niuno venda fuori.

Anchora, che veruno vada a vendere carne fuori delle cerchie di Prato per alcuna festa. Chi contro a ciò farà, paghi per pena per ogni volta soldi venti.

20. Che niuno tenga altro minciabio1 alla carne.

Niuno possa nè debbia tenere ad alcuna carne minciabio d’alcuna altra bestia; et che niuno venda alcuna carne per una altra: et che
  1. È già nel Vocabolario con un solo esempio antico. In altri Statuti, menciabbio.