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paghino a Cesare il resto de’ dugentomila ducati, debiti per il terzo capitolo dell’ultima pace contratta tra loro, cioè venticinquemila ducati infra uno mese prossimo e dipoi venticinquemila ciascuno anno; ma in caso che infra uno anno siano restituiti loro i luoghi, se non fussino restituiti secondo il tenore di detta pace o giudicate per arbitri comuni le differenze: paghino ciascuno anno a’ fuorusciti cinquemila ducati per l’entrate de’ beni loro, come si disponeva nella pace predetta; a Cesare centomila altri ducati, la metá fra dieci mesi l’altra metá dipoi a uno anno. Decidinsi le ragioni del patriarca di Aquileia, riservategli nella capitolazione di Vormazia, contro al re di Ungheria; includasi in questa pace e confederazione il duca di Urbino, per essere aderente e in protezione de’ viniziani. Perdonino al conte Brunoro da Gambara. Sia libero il commercio a’ sudditi di tutti, né si dia ricetto a’ corsali i quali perturbassino alcuna delle parti: sia lecito a’ viniziani continuare pacificamente nella possessione di tutte le cose tengono: restituischino tutti i fatti ribelli per essersi aderiti a Massimiliano, a Cesare e al re di Ungheria, insino all’anno mille cinquecento ventitré; ma non si estenda la restituzione a’ beni pervenuti nel fisco loro. Sia tra dette parti non solo pace ma lega difensiva perpetua per gli stati di Italia contro a qualunque cristiano. Promette Cesare che il duca di Milano terrá continuamente nel suo stato cinquecento uomini d’arme, e [egli stesso], per la difesa del duca e de’ viniziani, ottocento uomini d’arme computativi i cinquecento predetti, cinquecento cavalli leggieri seimila fanti, con buona banda di artiglierie, e i viniziani il medesimo alla difesa del duca di Milano; ed essendo molestato ciascuno di questi stati, gli altri non permettino che vadia vettovaglie munizioni corrieri imbasciadori di chi offende, proibirgli ogni aiuto de’ suoi stati e il transito a lui e alle sue genti. Se alcuno principe cristiano, eziandio di suprema dignitá, assalterá il regno di Napoli, siano tenuti i viniziani ad aiutarlo con quindici galee sottili bene armate. Siano compresi i raccomandati di tutti, nominati e nominandi, non perciò con altra obligazione de’ viniziani alla