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DELLA COLONNA INFAME. 781

“La bugia non fa indizio alla tortura, se riguarda cose che non aggraverebbero il reo, quando le avesse confessate.”

E bastava, secondo loro, che il detto dell’accusato paresse al giudice bugia, perchè questo potesse venire ai tormenti?

“La bugia per fare indizio alla tortura dev’esser provata concludentemente, o dalla propria confession del reo, o da due testimoni... essendo dottrina comune che due sian necessari a provare un indizio remoto, quale è la bugia1.” Cito, e citerò spesso il Farinacci, come uno de’ più autorevoli allora, e come gran raccoglitore dell’opinioni più ricevute. Alcuni però si contentavano d’un testimonio solo, purchè fosse maggiore d’ogni eccezione. Ma che la bugia dovesse risultar da prove legali, e non da semplice congettura del giudice, era dottrina comune e non contradetta.

Tali condizioni eran dedotte da quel canone della legge romana, il quale proibiva (che cose s’è ridotti a proibire, quando se ne sono ammesse cert’altre!) di cominciar dalla tortura. “E se concedessimo ai giudici,” dice l’autor medesimo, “la facoltà di mettere alla tortura i rei senza indizi legittimi e sufficienti, sarebbe come in lor potere il cominciar da essa... E per poter chiamarsi tali, devon gl’indizi esser verisimili, probabili, non leggieri, nè di semplice formalità, ma gravi, urgenti, certi, chiari, anzi più chiari del sole di mezzogiorno, come si suol dire... Si tratta di dare a un uomo un tormento, e un tormento che può decider della sua vita: agitur de hominis salute; e perciò non ti maravigliare, o giudice rigoroso, se la scienza del diritto e i dottori richiedono indizi così squisiti, e dicon la cosa con tanta forza, e la vanno tanto ripetendo2.”

Non diremo certamente che tutto questo sia ragionevole; giacchè non può esserlo ciò che implica contradizione. Erano sforzi vani, per conciliar la certezza col dubbio, per evitare il pericolo di tormentare innocenti, e d’estorcere false confessioni, volendo però la tortura come un mezzo appunto di scoprire se uno fosse innocente o reo, e di fargli confessare una data cosa. La conseguenza logica sarebbe stata di dichiarare assurda e ingiusta la tortura; ma a questo ostava l’ossequio cieco all’antichità e al diritto romano. Quel libriccino Dei delitti e delle pene, che promosse, non solo l’abolizion della tortura, ma la

  1. Praxis et Theoricæ criminalis, Quæst. LII, 11, 13, 14.
  2. Ibid. Quæst. XXXVII, 2, 3, 4.