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barda in vigore tra noi, al paro della romana e di altre che col processo del tempo furono in uso, a noi importate dai Franchi, come vedremo a suo luogo.

I Longobardi per 75 anni non ebbero leggi scritte: il primo a pubblicare un corpo di leggi col consenso della nazione fu Rotari nel 643, alle quali fece qualche modificazione Grimoaldo nel 668. Altre quattro aggiunte furono fatte da Liutprando nel 713, 717, 720 e 721, la quinta non ha data, sebbene sia assegnata nell'edizione dell'Eroldo all'anno 723. L'epoca della sesta, che è la più copiosa è del 724. In appresso altre aggiunte furono fatte da Rachis l'anno 746, secondo del suo regno, come anco da Carlo Magno e dai suoi successori. Queste leggi, tuttochè di popoli detti barbari, hanno il loro merito, nè si devono, come fecero alcuni, disprezzare senza ragione1.

Ho già avvertito di sopra, che i Longobardi lasciarono il libero uso delle leggi romane agli Italiani, e ciò rilevasi anche da quelle stesse di Liutprando (V. lib. VI, c. 37); ma molto più ce ne dimostrano l'uso le non poche carte, che abbiamo ancora, relative a persone ed a fondi sulle sponde del nostro

  1. Non s'intende con ciò di dire, che quelle leggi sieno tutte lodevoli. Per giudicarle rettamente converrebbe essere pienamente al fatto delle condizioni di quei tempi e dell'indole e genio della nazione. «Esser ne può, scrive il Fumagalli (l. c. p. 110), un esempio il duello nelle cause dubbie tra due contendenti o tra i due campioni scelti dalle parti. Per confessione dello stesso re Liutprando questo esperimento chiamato giudizio di Dio, spesse volte si è trovato fallace, e pure, come egli soggiunge, propter consuetudinem gentis nostrae Longobardorum legem impiam (altri e migliori Codici, due modenesi ed uno milanese, come nota il Muratori ad h. l., c'è la 65 del lib. VI, hanno ipsam, che sembra la tenzone genuina) vetare non possumus.» — il duello dunque è l'infausta eredità che abbiamo fatta dai Longobardi, e che dura in onta alle leggi, anche a dì nostri, nei quali siamo soliti di chiamar barbari i Longobardi, mentre assai più barbari in questo siamo noi, che lo tolleriamo e in mezzo a tanta pompa di civiltà! — Notevole è anche un'altra legge di Rotari relativa alle Streghe, delle quali altra volta era grande abbondanza. Nel §. 376 si legge: Nullus praesumat aldiam alienam aut ancillam quasi Strigam, quam dicunt mascam, occidere, quod Christianis montibus nullatinus credendum est, nec possivilem, ut mulier hominem vivum intrinsecus comedere.