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Anno IX. Sabato, 24 Settembre 1910. Num. 39.


Giornale settimanale per le famiglie

IL BUON CUORE

Organo della SOCIETÀ AMICI DEL BENE

Bollettino dell’Associazione Nazionale per la difesa della fanciullezza abbandonata della Provvidenza Materna, della Provvidenza Baliatica e dell'Opera Pia Catena

E il tesor negato al fasto
Di superbe imbandigioni

Scorra amico all’umil tetto .....

ManzoniLa Risurrezione.

SI PUBBLICA A FAVORE DEI BENEFICATI della Società Amici del bene e dell'Asilo Convitto Infantile dei Ciechi
La nostra carità dev’essere un continuo beneficare, un beneficar tutti senza limite e senza eccezione.
RosminiOpere spirit., pag. 191.

Direzione ed Amministrazione presso la Tipografia Editrice L. F. COGLIATI, Corso Porta Romana, N. 17.




SOMMARIO:


Beneficenza. —I Problemi dell’Emigrazione al Parlamento italiano.
Educazione ed Istruzione. —Moralità e gentilezza pubblica — Il decreto pontificio circa l’età per la prima comunione ― Oreste Beltrame. Werpeja (leggenda russa) — Antonio Stoppani nel XX anniversario della morte (lettere di A. Stoppani al Padre Cesare Maggioni).
Religione. —Vangelo della domenica quarta dopo la Decollazione ― Comunione di anime - pensando a una persona cara — Necrologio
Società Amici del bene. —Francobolli usati.
Notiziario. —Necrologio settimanale — Diario.

Beneficenza


I Problemi dell’Emigrazione

AL PARLAMENTO ITALIANO



Che il problema dell’Emigrazione fosse per l’Italia uno dei più importanti, fu, fino a poco tempo addietro, compreso solo da alcuni Italiani e questi erano illuminati uomini politici, e studiosi di questo grandioso fenomeno; ma ora possiamo dire che tal pensiero ha pervaso veramente l’opinione pubblica. In tutti i giornali, in tutte le riviste si parla con frequenza e con passione delle questioni attinenti alla nostra emigrazione: sono gli elementi fra i più attivi della nostra Camera dei deputati, che propongono provvedimenti atti a migliorarne le condizioni, che vanno nei paesi di immigrazione e ne riportano impressioni e concetti direttivi opportuni.

Realmente il paese sente che è necessario occuparsi seriamente di questo fenomeno, cui sono collegati tanti interessi nazionali anche interni: ed ultimamente, quando nel Parlamento Italiano si discussero i provvedimenti per l’emigrazione, si destò un vivo interesse nella Camera e nel popolo, e milioni di connazionali fuori delle frontiere, vigili ascoltarono la voce della patria, premurosa dei suoi figli lontani.

Poichè gli interessi dei cittadini emigranti sono legati a quelli del paese donde partono; i nuclei di cittadini all’estero, anche se raccolti in colonie senza bandiera, sono come un prolungamento della patria.

Le disposizioni portate dalla nuova legge non variano le linee fondamentali della legge 1901 che nell’insieme si è dimostrata buona.

Sono abrogati gli art. 7, 11, 28 e 33 di quella e ad essi sono sostituiti altri di pari numero con l’aggiunta degli articoli 13 bis, 13 ter, 13 quater, 16 bis, 32 bis, 33 bis, 33 ter, 35 bis.

Una delle principali innovazioni sancite nei nuovi articoli consiste nella tassa di lire 2 cui sono sottoposti i passaporti per emigranti in paesi europei, tassa che è destinata al fondo per l’emigrazione. Fino adesso infatti detto fondo era costituito solamente dalla tassa di lire 8 che gravava sul trasporto marittimo di ogni emigrante transoceanico: ora è sembrato giusto che, siccome il fondo per la emigrazione è destinato a provvedere anche alla tutela dell’emigrazione continentale, anche questa concorreva a formarlo.

L’articolo 7 riguarda l’ordinamento del personale del Commissariato che si manifestava insufficiente colle sempre crescenti esigenze del servizio. Esso prevede la istituzione di due ispettori per l’Italia ed un aumento di impiegati di ragioneria e di altri di terza categoria: inoltre equipara i funzionari del Commissariato agli impiegati dello Stato.

Gli articoli 13 bis, ter e quatersi riferiscono ai trasporti marittimi.

La legge del 1901 allo scopo di richiamare la concorrenza di navi estere nel trasporto dei nostri emigranti, che era effettuato dalla nostra Marina nazionale con navi scadenti, aveva creato delle condizioni privilegiate alle compagnie estere di navigazione, che chiedessero patenti di vettore di emigranti in Italia per le tasse di registro sui loro atti costitutivi e su quelli di aumento del capitale. Ora essendo venuto meno tale motivo, per il rinnovamento e le buone condizioni delle Compagnie nazionali, la nuova legge stabilisce l’equiparazione di esse a quelle straniere, nei riguardi delle tasse suddette.

L’articolo 13 ter pone una tassa di centesimi 10 per ogni tonnellata di stazza di piroscafi che richiedono la licenza consolare per trasportare passeggieri italiani di terza classe in viaggi di ritorno: il 13 quater dà facoltà