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eziandio ogni qual volta si aggirino sopra argomenti, che direttamente o indirettamente interessino la nostra sacrosanta Religione.


XI.

Caldamente esortiamo in particolare i tipografi, librai, e tutti i venditori di libri, incisioni o litografie a volersi uniformare alle leggi di santa Chiesa per quanto loro preme la salute dell’anima propria1.


XII.

Dichiariamo, che anche le persone le quali avessero ottenuto dalla s. Sede la licenza di leggere i libri e giornali proibiti, mentre loro è lecito di leggerli e di ritenerli colle prescritte cautele, non possono però senza colpa cooperare in qualunque altra guisa alla diffusione od alla riproduzione dei medesimi: e quando a ciò influisse il loro abbonamento, non potrebbero continuarlo.


Esortiamo caldamente il nostro amatissimo Clero ed i buoni laici ad opporre ai libri e giornali malvagi la diffusione di libri e giornali

  1. Queste leggi contengonsi principalmente nella Reg. 10 dell’Indice, e nell’Istruzione di Clemente VIII al § 6 De impressione librorum.