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8 introduzione

se non che di rendere evidente ed efficace quella legge primitiva.

Promulgata la legge civile o giuridica, le parole Diritto e Giustizia assumono anche un altro significato.

Diritto, diviene eziandio la facoltà protetta dalla legge giuridica di avere, di fare, o di pretendere una qualche cosa. Giustizia, la abituale volontà di uniformare le libere ed esterne azioni col prescritto delle leggi vigenti.

§ 6. Noi abbiamo parlato del diritto, ma considerato sempre come facoltà di agire, come facultas agendi. È questo il significato subjettivo della voce diritto. Ma quella voce ha un significato anche objettivo nel quale stà ad indicare una norma di agire, norma agendi.

Abbiamo detto che il potere sociale emana delle leggi civili o positive o giuridiche che dir si vogliano, le quali sono norme e regole di condotta pel cittadino.

Ora queste norme, queste regole considerate nel loro complesso vengono pure designate col nome di Diritto. Ed è questo il significato objettivo della voce diritto; ed è in cotal significato che parliamo di un diritto Romano, di un diritto Francese, di un diritto Patrio e via discorrendo, volendo cioè indicare il complesso delle norme che regolavano i negozj giuridici presso i Romani, che gli regolano in Francia, nella patria nostra, ec.

Ancora nel significato objettivo della voce diritto può distinguersi il diritto, in diritto naturale, ed in diritto positivo o civile; cioè si può distinguere il complesso delle facoltà protette dalla legge morale, ed il complesso delle facoltà protette dalla legge giuridica.

§. 7. Abbiamo detto che l’idea di diritto sorge nella convivenza di più uomini, in una parola nella Società, la quale presuppone sempre la relazione dell’uomo con l’uomo, e che la Società presuppone un potere costituito, un Governo.

Noi abbiamo dunque due termini di relazione: uomo, potere costituito o Governo. Combinando fra loro questi due termini, occorrono 3 specie di relazioni.

1. Dell’Uomo con l’Uomo.

2. Dell’Uomo col Governo.