Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/129

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126 introduzione

a questa epoca. Non deve far meraviglia se nella decadenza delle Arti e delle Scienze tutte, anche quella del Diritto andasse in basso, tanto più che gli Studj Teologici assorbivano allora tutte le menti; d’altronde la sapienza giuridica era salita tanto in alto nel periodo antecedente, che in questo essa doveva, seguendo l’ordine di tutte cose mondane, rimanere stazionaria per qualche tempo, e poi andar giù.

§. 179. Non di meno, difetto di Scuole di Diritto non ebbe a lamèntarsi: per lo contrario ne furono fondate molte in diversi luoghi dell’Impero, come a Roma, a Costantinopoli, ad Alessandria, a Cesarea, e perfino a Berito nella Siria. Pare che in ogni Scuola fossero 4 Antecessores o Precettori, i quali avevano il titolo di Clarissimi, e di Illustres, e che dall’insegnamento passavano come Comites Consistorii al Consiglio di Stato. Sembra che gli alunni dovessero frequentare quali Uditori, per 3 anni la Scuola; che l’anno scolastico fosse diviso in due parti, e che in ognuna di queste si spiegasse un opera, e così due opere (volumina) ogni anno. Nel primo anno gli alunni, che si chiamavano allora Dupondii, studiavano le Istituzioni di Gajo e 4 libri singulares sulla Dote, sulla Tutela, sui Testamenti, e sui Legati. Nel. secondo anno studiavano l’Editto nei suoi Commentatori, e però dicevansi Edictales. Nel terzo anno chiamavansi Papinianisti, perchè specialmente allo Studio delle opere di Papiniano si dedicavano. I due anni successivi fino al compimento del quinquennio, pare fossero impiegati in studj più vicini alla pratica; infatti durante il quarto anno gli alunni (che allora chiamavansi Lytæ) si esercitavano da per se, con l’ajuto degli scritti di Paolo, all’interpretazione delle opere dei Giureconsulti (per semetipsos recitabant); e nell’ultimo anno, in cui erano appellati Prolytæ, si occupavano delle Costituzioni.

§. 180. Ma sebbene queste scuole fondate per la massima parte dal Governo, da esso regolate con speciali ordinamenti relativi agli studj ed alla disciplina, possano far supporre una certa attività nella Scienza Giuridica, ciò non pertanto la verità è, che quell’attività mancava. Si studiava, e si cercava di man-