Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/150

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introduzione 147


§. 217. Non è inutile il riferire le maniere con le quali si citavano dai Glossatori, e si citano oggi le diverse parti del Corpus Juris. Per citare un qualche passo delle Istituzioni si cominciava e si comincia dall’indicare il titolo dell’opera, con la iniziale I, o con le lettere Inst - poi si trascrivevano le prime parole con le quali comincia il paragrafo, finalmente si trașcriveva la rubrica del titolo come p. e. Inst. §. fratris vero. de Nuptiis. Oggi per altro si suol citare coi numeri del paragrafo, del titolo, e del libro, come Inst. §. 3. I. 10. Talora si congiungono questi due modi di citazione come: §. 3. Inst. de Nuptiis (1,10). Per citare le Pandette i Glossatori indicavano il titolo dell’Opera con un P o un D, e più comunemente con questo segno: ff, il quale si pretende da taluno che sia un D mal fatto o una corruzione della greca lettera π. - Oggi si adopera il P, o il D, o il Dig. - La legge, o frammento, la indicavano con le prime parole con le quali comincia, e con le prime parole del paragrafo indicavano il paragrafo stesso; ed il titolo lo indicavano con la sua rubrica, come Dig. de jure Dotium. Leg. profectitia §. si pater, oppure L. profectitia §. si pater. ff. de jure Dotium. In seguito si adoperarono i numeri del Libro, del Titolo, della legge o del frammento e del paragrafo. La legge o frammento fu indicata con un l. o con le lettere leg. o con le lettere fr. come: leg. o fr. 5 §. 6. D. XXIII, 3 oppure combinando i due modi di citare, si disse fr. o Leg. 5, §. 6. Dig. de Jure Dotium (XXIII, 3). Tanto le Istituzioni quanto le Pandette avendo, le prime sempre, le secondo spesso, un principium dei respettivi paragrafi e frammenti: quando si vuol citare quel principium si adoperano le lettere pr. per indicarlo, come p. e. fr. 5 pr. Dig. de Jure Dotium (XXIII, 3). Il Codice è stato citato e si cita in modo analogo alle Pandette. Un C o le lettere Cod, indicano l’opera, se non che per indicare la costituzione, gli antichi usavano di dire legge (leg, o l.), ed i moderni costituzione (const, o c). In antico si sarebbe citato così L. 22. Cod. Mandati vel contra, oggi invece: Const. 22. Cod. IV, 35, oppure Const. 22. Cod. Mandati vel contra (IV, 35). Per citare le Novelle i Glossatori prima ponevano le let-