Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/158

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introduzione 155


ii. Alcui modi di acquisto si verificano per sola opera della Legge (adquisitiones lege s. ipso jure), che ci attribuisce un Diritto, perchè siamo in un dato stato, in una certa posizione; per esempio, l’acquisto dei frutti prodotti dall’albero, che è in nostra proprietà. Altri modi di acquisto esigono per lo contrario, un atto intenzionale dell’uomo, cui la Legge aggiunge come conseguenza un Diritto; per esempio, il prendimento di possesso di una cosa senza padrone, con l’intenzione di acquistarla.

iii. I modi di acquisto, che sono puramente gratuiti, diconsi adquisitiones lucrative s. gratuitæ; quelli che esigono una correspettività, un contraccambio per parte di chi acquista, diconsi adquisitiones onerosæ, ossia onerosi o correspettivi.

iv. Finalmente, vi sono modi di acquisto esclusivamente proprj del Diritto Civile Romano (adquisitiones civiles), e modi di acquisto propri del Diritto dellè Genti (adquisitiones naturales).

B) Dell’esercizio dei Diritti.

§. 228. Chi ha un Diritto può esercitarlo, ancorchè per quell’esercizio rechi pregiudizio a qualcheduno (fr. 55. e fr. 151. Dig. de Regulis Juris L. 17) giacchè si ritiene la massima: qui jure suo utitur, neminem lædit; ma la legge proibisce di esercitare un Diritto con la sola intenzione di nuocere altrui, e senza nessun vantaggio proprio, o come dicono i Pratici, per spirito di emulazione (fr. 1. §. 12. e fr. 2. Dig. de aq. pluv. arc. act. XXIX, 3).

§. 229. Generalmente un Diritto può essere da ognuno esercitato, tanto da per se, quanto per mezzo di un rappresentante; ma a questa regola generale esistono in Diritto Romano alcune eccezioni, che in progresso saranno dichiarate.

§. 230. Chi ha un Diritto, ha ancora la facoltà di fare tutto quanto è necessario all’esercizio di quel Diritto (fr. 10. Dig. de Servit, VIII, 1. - fr. 20. S. 1. Dig. de Serv. Urb. præd. VIII, 2. - fr. 11 Dig. com. præd. VIII; 4.) Viceversa, ha l’obbligo di soffrire tutti gli oneri, che al Diritto medesimo