Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/168

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delle perspone in generale 165

in una qualità diversa (Ist. §. 4. e 5. Dig. de inoff. testam. Il, 20. - fr 2. Dig. de off. cons. I, 10).

§. 5. Le persone giuridiche o morali sono poi: esseri fittizj, e non persone fìsiche, cui ciò non pertanto la legge attribuisce una capacità ad alcuni Diritti. Nella Società, per uno sforzo di astrazione, furono considerate come persone, delle istituzioni, o degli stabilimenti, delle corporazioni, che avendo un fine da conseguire, si volle avessero le facoltà di servirsi dei mezzi per raggiungerlo, ossia dei Diritti. Le leggi diedero a questi enti ideali una esistenza civile, una certa capacità giuridica, e le fecero persone giuridiche.

§. 6. Queste Persone giuridiche sono di due specie:

a) O sono una associazione di uomini, che si riuniscono col beneplacito dello Stato, per un fine utile e determinato, associazione che lo Stato riconosce come subjetto di Diritti, e che contempla come una persona giuridica, bene distinta e diversa dalle persone fisiche, ossia dagli uomini, che la compongono.

b) O sono un aggregato di Diritti e di beni, destinati a produrre un fine utile alla Società., onde resulta una istituzione, una fondazione, uno stabilimento, che non si compone di persone, ma di cose, amministrato da un essere intelligente ed attivo. II substrato di quelle persone giuridiche, che consistono in una associazione di uomini, cioè delle Corporazioni (Universitates Personarum), sono appunto gli uomini associatisi; il substrato di quelle persone giuridiche, che consistono in una aggregazione di diritti e di beni, (universitates bonorum), lo sono appunto questi beni.

§. 7. L’azione delle Leggi sulla capacità ai Diritti delle persone fisiche, è beu diversa dall* azione delle Leggi sulla capacità ai diritti delle persone giuridiche. Le persone fisiche hanno per natura capacità ai diritti; le leggi civili prendono soltanto a regolare quella loro capacità naturale, la riconoscono, la sanzionano, la modificano estendendola o limitandola, la traducono in capacità giuridica o civile. Le persone giuridiche, per natura non avrebbero capacita ai Diritti; perchè enti fittizj e ideali che non cadono sotto i sensi, ma nello ammetterli le leggi positive o ci-