Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/174

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modificazioni naturali 171

2 Dig. de adm. tut. XXIV, 7.-fr. U. Dig de Spons. XXXIII, 1.) Gli infanti sono solto la protezione del padre o del tutore, che vegliano alla loro educazione, ed alla conservazione dei loro diritti. Li acquistano per loro, e li esercitano, ma per conservarli (fr. 52. Dig. de acq. poss. XLI, 2).

§. 17. All'infanzia succede l’Impubertà, la quale si estende fino ai quattordici anni nei maschi, ai dodici nelle femmine. Nel più antico Diritto Romano, l’impubertà si estendeva fino all’epoca in cui l’habitus corporis dimostrasse la capacità alla generazione, ed i Sabiniani fedeli a questo principio, esigevano sempre lr ispezione oculare per giudicare della pubertà; i Proculejani invece, mossi dalla considerazione dell’incertezza di quel riscontro e dalla sua indecenza, sostenevano che si dovesse stabilire una epoca fissa uguale per tutti, qual principio della pubertà . Giustiniano adottò la loro opinione (Gajo Ist. Com. I. §. 196.-Ist. Imp. quibus mod. tut. fin. prin. I, 22 - cost. ult. Cod. quando tut vel curat. esse desin. V, 60)’. Gli Impuberi si distinguevano dai Giureconsulti Romani in infantia;, et pubertati proximi, secondo che la loro età più si accostava all’infanzia, od alla pubertà . I primi non li riconoscevano criminalmente imputabili, e li.parificavano in questo agli infanti, i secondi invece li credevano moralmente responsabili delle loro azioni, e perciò imputabili pei loro fatti illeciti (fr. 25. Dig. de Furtis XLVIl, 2). Gli Impuberi sono, per Diritto Romano, incapaci di tutti quei negozj giuridici, che potrebbero arrecare loro un nocumento; non possono per conseguenza obbligarsi, nè aTienanTpma hanno la capacità di acquistare, ed i terzi si obbligano validamente verso di loro (Ist. Tit. de auct, tut. prin. I, 21). In mancanza del padre o dell’avo, un tutore li assiste, e con la propria capacità, completa la loro, aggiungendovela (auctoritatem praestare, auctor fieri); ma non li rappresenta, nè tratta gli affari per loro, come fa per gli infanti (negotia gerere). Il Tutore non può col suo intervento abilitarli, (come a più forte ragione, non può abilitare gli infanti) a far testamento; comecchè per questo atto, si richieda una intelligenza assolutamente propria ed indipendente; non può neppure