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modificazioni naturali |
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de tut. XXVI, 4) - Ma in compenso, la Donna fu riconosciuta
pubere più presto dell’uomo, non potè essere sottoposta ad esecuzioni
personali, e fu ritenuta invalida la sua obbligazione per
Mallevadorìa (Nov. 454 cap. 9 - Dig. ad S. C. Vellej. XVI. 1 Cod.
eod. IV. 29); fu pure qualche volta sottratta alle conseguenze
pregiudicevoli della sua ignoranza (fr. 8 e 9 Dig. de
Juris et facti ignorantia XXII. 6)
§. 22. Il Diritto Romano, concorde in questo con la odierna
Fisiologìa, non riconosce possibili in natura veri Ermafroditi,
e prescrive che quelli, che ne hanno l’apparenza, si ritengano
appartenere a quel sesso, che in essi realmente prevale
(fr. 40 Dig. de statu homin. 1,5).
C) Salute.
§. 23. La malattia (morbus), e un difetto permanente (vitium}
fr. 101 Dig. de verb. signif. L, 16) alterano talora le
facoltà umane in guisa, da togliere la capacità ai Diritti.
a) I furiosi, i dementi, i mentecatti (furiosi, dementes,
mentecapti) , essendo privi dell’uso della ragione, non hanno
capacità di contrattare, nè di amministrare le loro sostanze; in
una parola, di fare un atto qualunque che possa produrre effetti
giuridici (fr. 5 e 40 Dig. de Regulis Juris). I Diritti
che avevano acquistato, e le obbligazioni contratte quando erano
saDi di mente, valgono anche dopo (Ist. quibus, non est
p&rfmss. test. fac. §. 1 infine 11, 42.-fr.!$0 §. 4 Dig. qui testam,
facer.eposs. XXVIII, 1). Un Curatore esercita i loro Diritti, e
sodisfa alle loro obbligazioni; acquista per essi {fr. 2, 8, 20.
Dig. de statu hom: I, 5), e se una eredità è loro deferita,
l’accetta provvisoriamente finchè non cessi il loro stato innorm^[e,
ed-—essi--non possano adirla (cost. ult. Cod. de Curat.
furios V, 70) - Gli atti eseguiti dai furiosi nei loro lucidi intervalli,
sono validi (Ist. §. 1. quib. non est pormis test. II,
12). Gli uomini di limitato intelletto (stulti, simplices), ma
non alienati di mente, sono equiparati ai perfettamente sani
(cost. 45 prin. Cod. arbit. tut. V, 51).