Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/178

Da Wikisource.

modificazioni naturali 175

de tut. XXVI, 4) - Ma in compenso, la Donna fu riconosciuta pubere più presto dell’uomo, non potè essere sottoposta ad esecuzioni personali, e fu ritenuta invalida la sua obbligazione per Mallevadorìa (Nov. 454 cap. 9 - Dig. ad S. C. Vellej. XVI. 1 Cod. eod. IV. 29); fu pure qualche volta sottratta alle conseguenze pregiudicevoli della sua ignoranza (fr. 8 e 9 Dig. de Juris et facti ignorantia XXII. 6) §. 22. Il Diritto Romano, concorde in questo con la odierna Fisiologìa, non riconosce possibili in natura veri Ermafroditi, e prescrive che quelli, che ne hanno l’apparenza, si ritengano appartenere a quel sesso, che in essi realmente prevale (fr. 40 Dig. de statu homin. 1,5). C) Salute. §. 23. La malattia (morbus), e un difetto permanente (vitium} fr. 101 Dig. de verb. signif. L, 16) alterano talora le facoltà umane in guisa, da togliere la capacità ai Diritti. a) I furiosi, i dementi, i mentecatti (furiosi, dementes, mentecapti) , essendo privi dell’uso della ragione, non hanno capacità di contrattare, nè di amministrare le loro sostanze; in una parola, di fare un atto qualunque che possa produrre effetti giuridici (fr. 5 e 40 Dig. de Regulis Juris). I Diritti che avevano acquistato, e le obbligazioni contratte quando erano saDi di mente, valgono anche dopo (Ist. quibus, non est p&rfmss. test. fac. §. 1 infine 11, 42.-fr.!$0 §. 4 Dig. qui testam, facer.eposs. XXVIII, 1). Un Curatore esercita i loro Diritti, e sodisfa alle loro obbligazioni; acquista per essi {fr. 2, 8, 20. Dig. de statu hom: I, 5), e se una eredità è loro deferita, l’accetta provvisoriamente finchè non cessi il loro stato innorm^[e, ed-—essi--non possano adirla (cost. ult. Cod. de Curat. furios V, 70) - Gli atti eseguiti dai furiosi nei loro lucidi intervalli, sono validi (Ist. §. 1. quib. non est pormis test. II, 12). Gli uomini di limitato intelletto (stulti, simplices), ma non alienati di mente, sono equiparati ai perfettamente sani (cost. 45 prin. Cod. arbit. tut. V, 51).