Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/20

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introduzione 17


Non havvi diritto positivo, che riposi esclusivamente su leggi espresse. Esiste sempre presso ciascun popolo un gran numero di principj, di regole o di norme, che ripetono la loro origine ed il loro svolgimento dal convincimento, dalla coscienza popolare, dal sentimento giuridico della nazione; convincimento, sentimento giuridico, che appariscono e si manifestano esteriormente con azioni non equivoche, con un modo di agire conforme e pur volontario; prova che quei principj, quelle regole, o norme sono universalmente riconosciute, e perfino più di quello che possano esserlo le leggi espresse, derivanti dal potere legislativo. L’insieme di queste regole o norme di diritto, le quali non rampollano dal comando espresso o formale del legislatore, ma che sono state introdotte dalla coscienza giuridica popolare manifestata col costume e con l’uso, si chiama Diritto Consuetudinario, o Consuetudine. Dicesi anche Diritto Non scritto in opposizione a Diritto Scritto, cioè all’insieme delle leggi espresse e formali.

La vera sorgente del Gius Consuetudinario, non è, come molti erroneamente dicono, il solito di fare, l’uso. Il solito di fare, l’uso, sono la estrinseca manifestazione del Gius Consuetudinario. La vera sorgente del Gius Consuetudinario, è la comune persuasione della rettitudine e convenienza di certe norme, che sursero e vivono nel sentimento giuridico popolare.

Anche i Romani avevano limpida questa idea. Infatti Consuetudo per essi significava la ripetizione degli atti, il solito di fare. Mos poi, indicava la regola e il principio, di cui la Consuetudo dicevano essere la esterna manifestazione. Fra queste due voci, le quali talvolta volgarmente erano adoprate quali sinonimi, nel significato tecnico intercedeva la differenza, che intercede fra la cagione e l’effetto.

II Gius Consuetudinario, sebbene sia un Gius Non Scritto, pur tuttavolta appartiene al Diritto Positivo, poichè ha questo di comune con le Leggi espresse e scritte, che anche esso può essere constatato per mezzo di testimonianze, diverse da quelle che valgono a constatare il Gius Scritto, ma non meno efficaci e sicure.