Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/31

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28 introduzione

de; perchè all’honeste vivere è condizione essenziale il neminem lædere, ed il suum cuique tribuere; ed il secondo è più importante del terzo. Se invece si considerano per l’importanza loro come scaturigini di massime giuridiche, l’ordine è precisamente inverso; vale a dire il terzo è più importante del secondo, e questo più del primo.

L’osservazione che i Romani Giureconsulti enumerano tre precetti di Morale come precetti di Gius, precetti Morali che sono effettivamente la base di regole giuridiche importantissime, è una ragione confermativa per convincersi, che il Diritto in queste generalità, è considerate da Ulpiano in un senso largo e filosofico, come Diritto di Natura, cioè nello stadio in cui è un puro ente di ragione.

§. 31. La principale distinzione del Diritto, che occorre nelle Istituzioni Imperiali, è quella di Diritto Pubblico e Diritto Privato. (a) Publicum jus, dicono le Istit. Imp., est quod ad statum rei Romanæ spectat. (b) Privatum quod ad singulorum utilitatem pertinet (Istit. §. 4. de Just. et Jure L. I. - fr. 1. §. 2. Dig. eod. I. 1). Quel che differenzia il Diritto Pubblico dal Privato, secondo le Istituzioni di Giustiniano, è dunque questo: che il Diritto Pubblico riguarda dirittamente tutto il Corpo Sociale, e dei privati si occupa soltanto come di oggetto secondario. II Privato all’opposto, si occupa esclusivamente degli interessi e relazioni dei singoli cittadini fra loro. È questa la distinzione, che fra Diritto Pubblico e Privato fanno eziandio i Giureconsulti odierni, come altrove fu detto. Nei primi tempi di Roma grande fu l’importanza del Diritto Pubblico, perchè l’amministrazione della cosa pubblica era in mano del popolo, che si reggeva a forme repubblicane. Si aggiunga che l’Jus Sacrum era parte del Gius Pubblico (Ved. fr. 1. §. 2. Dig. de Just. et Jure I. 1) Cessato il Governo Popolare, succedutagli la Dominazione Imperiale, il Gius Pubblico sminuì d’importanza. L’Imperatore, capo supremo dello Stato, comandò in modo assoluto ed arbitrario. Da lui dipesero i Magistrati, ed i privati non ebbero altrimenti parte nell’Amministrazione Governativa.