Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/35

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32 introduzione

Diritto Civile intendono: quello quod quisque populus ipse sibi constituit, oppure il Diritto proprio dei soli Romani.

Il Diritto Civile assumeva anche il nome della città ove era costituito; così Diritto Civile degli Ateniesi dicevasi quello costituito per le Leggi di Solone, o di Dracone; Diritto Civile Romano o Jus Quiritium, quello dei Quiriti. Ma quando i Romani parlano di Gius Civile senza altra indicazione, intendono riferirsi al Diritto Civile Romano, quasi al Diritto per antonomasia; come quando si rammentava il Poeta, dai Greci intendevasi Omero, e Virgilio dai Latini. (Vedi Ist §. 2. tit. 2. Lib. 1.)

§. 35. Le Istituzioni Imperiali nell’ultima sede del §. 2 tit. 2 Lib. I, avvertono che non tutti i principj del Diritto delle Genti, sono conformi e coerenti alle regole della ragione naturale. Così la Servitù e la Schiavitù, sono ivi riconosciute come contrarie al Diritto Naturale: sunt juri naturali contraria; jure enim naturali ab initio omnes homines liberi nascebantur.

Di quì gli interpreti del Diritto Romano derivarono la distinzione scolastica, fra Diritto delle Genti Primario, e Secondario.

a) Primario dissero quello suggerito a tutti i popoli dalla retta ragione, e questo è il Diritto che anche oggi chiamiamo Naturale. b) Ma i popoli antichi avevano accolto generalmente certe istituzioni, le quali sebbene; stessero in opposizione con la ragione naturale, pure per l’opinione di loro necessità o utilità di fronte alle condizioni dei tempi, erano comuni a tutti. Quindi una altra specie di Diritto delle Genti, che talora stava in opposizione con principj quod naturalis ratio inter omnes homines constituit, e che gli interpreti dicono Diritto dalle Genti Secondario.

Per bene intendere il passo ora citato delle Istituzioni, e sul quale questa distinzione si fonda, bisogna ritenere, che sebbene i Romani Giureconsulti d’ordinario confondessero insieme e adoperassero come sinonimi, le due espressioni: Diritto Naturale, Diritto delle Genti; davano talvolta al Diritto Naturale un significato corrispondente a quello che gli diamo oggi giorno; lo consideravano cioè come un Diritto assoluto, indipendente dalle convenzioni