Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/40

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introduzione 37

Rames e Tities. Il primo di razza Latina obbediva a Romolo, l’altro di razza Sabina a Tito Tazio. I Ramnes abitavano il Monte Palatino, i Tities abitavano il Quirinale; ed i Re furono scelti alternativamente in seno a queste due Tribù. In seguito, alle medesime se ne aggiunse una terza di razza Etrusca, i Luceres. Questa non ebbe da primo uguali Diritti alle altre due, e solamente col correre dei tempi fu a quelle parificata.

§. 43. Ognuna di queste tre Tribù era divisa in dieci Curie, ogni Curia in dieci Decurie o Gentes, talchè trecento Gentes formavano il populus Romanus. Ciascheduna di queste Gentes si componeva di più famiglie, le quali avevano avuto una origine comune; avevano lo stesso nome, comunanza di Sacri, Diritti e Obbligazioni scambievoli le legavano insieme; diritti in special modo di successione legittima in mancanza di Agnati, e corrispondenti Diritti di Tutela. I componenti la stessa Gens dicevansi fra loro Gentili, nome che indicava appunto relazioni giuridiche, politiche e religiose, fra le più famiglie componenti questo sodalizio. Quelli che costituivano una Gens, dicevansi Patres; e si distinguevano in Juniores e Seniores. Fra i Seniores si sceglievano i Senatori, uno per Decuria. Gli Juniores erano i cavalieri (celeres), i quali entravano nel Senato dopo aver fatto il servigio militare.

§. 44. L’assemblea delle trecento Gens nei Comizj dicevasi Comitia Curiata. In essa risiedeva il potere sovrano; essa si occupava degli affari tutti dello Stato; esercitava il Potere Legislativo; deliberava sulla Guerra e sulla Pace; creava i Magistrati, giudicava in appello dei Delitti Pubblici, ed eleggeva il capo dello Stato, chiamato Rex, Re, o rettore politico e militare. In questi Comizj Curiati, i Voti si contavano per Curie, ed in ogni Curia era vinto quel partito, nel quale consentiva la maggioranza delle Gentes. In ciascheduna Gens aveva voto il solo capo di ogni famiglia.

§. 45. L’elezione del Re era fatta sulla proposizione del Senato; il popolo la confermava, e l’eletto, presi gli auspicj, convocava di nuovo il popolo, che mediante un Decreto (lex curiata de imperio) gli conferiva il potere supremo (justum im- -