Pagina:La coltivazione degli olivi.djvu/109

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98 degli ulivi

La buona accoglienza ch’io auguro dal pubblico a questa operetta degli olivi, sarammi sprone a stampar cosa, che del morto amico, per quanto da me si è potuto, degnamente ragioni.

(2) In tenui labor, at tenuis non gloria, si quem
Numina laeva sinunt audetque vocatus Apollo.

(3) Questa religiosa prescrizione che vietava agl’impudichi di far colta delle olive, fu accennata da quasi tutti gli antichi coltivatori di questa pianta. Callimaco, nell’Inno a Pallade, ne accenna i motivi; e tant’oltre questa legge era spinta a creder fino, che il contatto d’impure mani scemasse il prodotto delle bache. Pier Vettori riporta nel suo Trattato, che soleasi fra i greci dar giuramento, a chi le coglieva, di non essersi partiti da femminili abbracciamenti; costume che ancor si conserva fra i Cilici.

(4) Del modo di cogliere, ampiamente parla Terenzio Varrone: Veggasi il Cap. 55 del suo Lib. I. Plinio pure nel Lib. 15 riporta una legge che in breve racchiude il tutto: Quippe olivantibus lex antiquissima fuit: oleam ne stringito, neve verberato. Qui cautissime agunt, arundine levi ictu, nec adversos percutiunt ramos; sic quoque alternare fructus cogitar, decussis germinibus.