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iniziativa delle leggi e delle opere pubbliche, e il potere della Camera dei deputati, o Corpo legislativo com’è chiamato, e il cui presidente e vicepresidente, come quelli del Senato, erano di nomina regia, veniva letteralmente limitato a discutere e votare le leggi e le imposte e ad esaminare i conti della pubblica azienda. Non leggi d’iniziativa parlamentare, non imposizioni di pub-
soro, una legge sarà necessaria per approvare il credito prima di mettersi in esecuzione.
Soltanto pei lavori di conto dello Stato, non suscettivi di concessione, i crediti possono essere aperti per urgenza come straordinari, per essere sottoposti al Corpo legislativo nella prima sessione.
Il Re ha il diritto di dichiarare lo stato d’assedio in una o più Provincie del Regno, salvo a riferirne al più presto possibile al Senato, il quale può proporne la cessazione, qualora gliene parrà cessato il bisogno. Le conseguenze dello stato d’assedio debbono essere dichiarate con una legge.
H Re presiede quando lo crede conveniente, il Senato ed il Consiglio di Stato.
Art. 3. — La difesa del Regno e della Corona è affidata allo esercito nazionale. Non potrà servire sotto le bandiere alcuna milizia estera, se non nella proporzione dei sussidi, che il Corpo legislativo credesse utile votare particolarmente a questo oggetto.
Art. 4. — Il potere legislativo è esercitato congiuntamente dal Re, dal Senato e dal Corpo legislativo.
Art. 5. — I Ministri, i membri del Consiglio di Stato, del Senato, del Corpo legislativo, gli uffiziali di terra e di mare, i magistrati ed i funzionari pubblici, prestano giuramento nei seguenti termini: Giuro fedeltà al Re ed obbedienza allo Statuto.
Art. 6. — Il Senato stabilisce l’ammontare della lista civile per la durata di ciascun Regno.
Art. 7. — Rimanendo come sono state finora comuni per la Sicilia di qua e di là dal Faro le spese della lista civile, della guerra e marina e del Corpo diplomatico, la rata a carico della Sicilia di là dal Faro rimane limitata a soli 4 milioni di ducati annuali, che saranno portati in introito dello Stato - discusso della Sicilia di qua dal Faro.
Art. 8. — Il Re nel convocare il Senato ed il Corpo legislativo per le loro ordinarie sessioni in ciascun anno, determinerà col medesimo decreto di convocazione, se le sessioni debbono aver luogo in Napoli o in Palermo.
Cap. II.
Del Senato del Regno.
Art. 9. — Il Senato è composto di membri scelti e nominati dal Re, fra gli alti funzionari dello Stato, fra grandi proprietari del Regno, e fra le maggiori notabilità del Clero, della Nobiltà, delle scienze, delle lettere e del commercio. Il numero non potrà eccedere 60 per la Sicilia di qua