Pagina:La fine di un regno (Napoli e Sicilia) II.djvu/58

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blici lavori, non petizioni di cittadini alla Camera. Queste potevano rivolgersi solo al Senato, il quale, composto di 80 senatori e potendo essere preseduto dal Re, rappresentava una specie di Consiglio aulico, custode delle leggi e le cui sedute non erano pubbliche, e che con senato-consulti poteva interpetrare, completare e modificare lo Statuto. Con questo Senato, con ministri, che

    dal Faro, e 20 per la Sicilia al di là dal Faro. Pel primo anno il numero non sarà minore di 48 per la prima e di 16 per la seconda.
       Art. 10. — La carica di Senatore è a vita ed inamovibile. Una dotazione annua di duc. 3000 è annessa alla dignità di Senatore. I soldi, pensioni ed averi di ogni specie saranno imputati nella suddetta dotazione.
       Art. 11. — Il Presidente e Vicepresidenti saranno nominati dal Re fra i senatori. L’assegnamento del Presidente durante l’anno sarà di duc. 6000, imputandosi, come sopra, soldi, pensioni ed averi di ogni specie.
       Art. 12. — Il Re convoca e proroga il Senato. La durata delle due sessioni ordinarie sarà la stessa di quelle annuali del Corpo legislativo. Le sedute del Senato non sono pubbliche, ed i verbali delle sue sessioni non potranno essere pubblicati per le stampe, salvo che il Senato medesimo a maggioranza di due terzi non giudichi doversi fare eccezione a questa regola.
       Art. 13. — Il Senato è il custode delle leggi organiche e fondamentali del Regno. Nessuna legge può essere promulgata prima di essere sottoposta alla sua approvazione. Esso può rifiutarla a tutte quelle leggi che portassero offesa alla religione, alla morale, allo Statuto, alla sicurezza individuale, alla inviolabilità della proprietà, all’uguaglianza de’ Cittadini innanzi alla legge, alla difesa ed integrità del territorio nazionale.
       Art. 14. — Il Senato regola per via di Senato-consulti tutto ciò che non è stato preveduto dal presente Statuto, e che può essere stimato necessario alla sua attuazione, e specialmente la elezione de’ Deputati al Corpo legislativo, l’esercizio della stampa, la responsabilità ministeriale, le guarentigie personali dei membri del Corpo legislativo e del Senato medesimo. Spiega e dichiara allo stesso modo il senso degli articoli del presente Statuto, che potessero dar luogo ad interpretazione.
       Art. 15. — I Senato-consulti saranno sottoposti all’approvazione sovrana. Il Re approvandoli li promulga in Suo nome.
       Art. 16. — Il Senato può annullare tutti gli atti, che o dal Governo, e dal Corpo legislativo o dai particolari gli saranno denunziati come lesivi alle leggi organiche e fondamentali del Regno. Il diritto di petizione si esercita solamente presso il Senato. Ninna petizione può essere presentata al Corpo legislativo. Un Consigliere di Stato, nominato dal Re, riferirà al Senato sulle posizioni che il Senato avrà rimesso allo esame de’ Ministri.
       Art. 17. — I Ministri non possono essere messi in stato di accusa se non che dal Senato, il quale con Senato-consulto approvato dal Re stabilirà le norme e la competenza per giudizi di tal fatta.
       Art. 18. — Il Senato può con rapporto indirizzato al Re presentare le basi dei progetti di legge, che giudicherà di un grande interesse nazionale.
       Art. 19. — Il Senato può proporre delle modifiche al presente Statuto