Pagina:La fine di un regno (Napoli e Sicilia) II.djvu/61

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diava i senatori e i presidenti delle due Camere; estendeva la durata della legislatura a sei anni, ma limitava quella delle sessioni a tre mesi. Se le sedute del Corpo legislativo erano pubbliche, i giornali non potevano riferirne che il resoconto ufficiale. E infine da notare l’articolo 8, secondo il quale le sessioni potevano essere convocate dal Re a Napoli o a Palermo.


    mesi. Le sue sedute sono pubbliche, ma la domanda di cinque membri basta per costituirsi in comitato segreto.
       Art. 35. — Le sedute del Corpo legislativo potranno essere pubblicate per la stampa, ma con la semplice riproduzione del verbale compilato, a cura del presidente, ed inserito nel giornale officiale del Regno. Una commissione composta dal Presidende suddetto e dai presidenti delle sezioni, esaminerà il verbale suddetto prima d’essere pubblicato. H voto del presidente del Corpo legislativo è preponderante in caso di parità. Le operazioni e votazioni del Corpo legislativo non possono in altra guisa essere attestate, che per mezzo del verbale suddetto.
       Art. 36. — n presidente e vicepresidenti del Corpo legislativo sono nominati annualmente dal Re fra i Deputati medesimi. Il presidente del Corpo legislativo riceverà l’annuo assegnamento di duc. 6000.
       Art. 37. — I Ministri non possono essere membri del Corpo legislativo.
       Art. 38. — Il Re convoca, proroga e discioglie il Corpo legislativo. In caso di scioglimento il nuovo Corpo legislativo sarà convocata fra sei mesi.

    Cap. IV.

    Del Consiglio di Stato.


       Art. 39. — H Consiglio di Stato si compone di Consiglieri di Stato ordinarli al numero di 12 per la Sicilia di qua dal Faro, e di 6 per la Sicilia di là dal Faro, di Consiglieri di Stato straordinarii che non saranno più di 8 per la prima e di 4 per la seconda, e di Consiglieri di Stato onorari, che non saranno più di 10 per la prima, e di 5 per la seconda. Ci saranno inoltre 12 relatori con soldo e 12 uditori, dei quali 4 con soldo ed 8 senza soldo, da nominarsi per concorso sì gli uni che gli altri.

       Art. 40. — La qualità di Consigliere di Stato ordinario e straordinario e di relatore del Consiglio di Stato, è incompatibile con quella di Senatore o di Deputato al Corpo legislativo. I Consiglieri di Stato ordinarli non possono neppure occupare altra carica pubblica con soldo. Non di meno gli uffiziali generali di terra e di mare possono essere Consiglieri di Stato ordinarii, considerandosi in missione per tutta la durata delle loro funzioni in Consiglio di Stato, conservando la loro anzianità.

       Art. 41. — I Consiglieri di Stato ordinarii sono nominati dal Re e da lui rivocabili. I Consiglieri di Stato straordinarii sono scelti dal Re fra gli alti funzionari dello Stato, per dovere senza altro soldo e indennità intervenire con voto deliberativo nelle assemblee generali del Consiglio di Stato. Finalmente il titolo di Consigliere di Stato onorario è conferito dal Re ad altri fonzionarii pubblici fuori attività, e che con speciale ordine del Re