Pagina:Le Vicinie di Bergamo.djvu/141

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Nello Statuto del 1453 questo obbligo delle Vicinie nel mantenimento e riattamento delle strade venne meglio determinato anche in coerenza al principio posto nello Statuto del 1353 (16 § 52), cioè sì stabili, che alcune delle Vicinie della città e sobborghi non erano tenute a concorrere alla manutenzione delle vie poste fuori delle mura della città o borghi, ma solo doveano provvedere a quelle vie o selciati, che si trovavano entro i limiti della loro circoscrizione1; col che si aveva uno speciale riguardo a quelle principalmente delle Vicinanze della vecchia città, che restavano interamente comprese entro le vecchie mura. In secondo luogo poi venne stabilito che il Comune di Bergamo fosse tenuto alla manutenzione di tutte quelle vie costrutte nei Vicinati della città e borghi, che non si trovassero assegnate ai Comuni contermini2, i quali in ultima analisi circondavano tutto il suburbio. Più avanti poi fu prescritto quod quelibet Vicinia civitatis et burgorum et suburbiorum Pergami teneatur et debeat facere aptare rizolos (i selciati) ruptos in earum Vicinantiis3.

Queste disposizioni però potevano ancora lasciare il dubbio, se ai Vicinati unicamente spettasse in fin dei conti la manutenzione di tutte le vie urbane e suburbane, o se di alcuna di esse dovesse aver cura il Comune co’ redditi proprii, indipendentemente dalle taglie imposte alle singole Vicinie di volta in volta. Lo Statuto del 1493 fu ancora più esplicito su questo punto, in quanto che, non traendo più in campo il Comune di Bergamo, ci dimostra che questo era

  1. Stat. 1453, 10 § 18.
  2. Stat. cit. § 19.
  3. Stat. cit. § 103.