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| capitolo decimo. | 177 |
quanto può, gli erranti, confidisi delle buone loro intenzioni ed apra la sua sentenza unicamente quando si accorge del troppo danno del suo silenzio. A prevenire poi cotali guasti delle anime e dei costumi, il buon clero cattolico raddoppia la scienza e l’esempio, raccende la carità, e col moltiplicare il bene del prossimo, fa venerabili ed efficaci le ammonizioni.
Quanto poi al dire che usano i curiali romani che sorgendo controversia, il giudicio terminativo dee sempre ed onninamente appartenere all’ecclesiastica autorità; come (poniamo esempio) nella controversia famosa sull’interdetto di Paolo V contro la repubblica veneta, il risolvere se fu bene o male pronunziato e applicato, era proprio in ultimo appello dell’autorità stessa onde venne messo fuori, occorre di bene avvisare la materia della sentenza; imperocchè sulla moralità delle opere quanto sulla realità precisa dei fatti, lo Stato ed anzi ogni singolo uomo può esser giudice competente, perchè la ragione e il senso morale ci furono somministrati da Dio medesimo e ricusare al lume patente della ragione, ně si può né si debbe; e ciò che Dio manifesta nell’evidenza del vero non differisce certissimamente da ciò che parla e rivela nelle Sante Scritture perchè sono due rivi sgorgati da una e medesima fonte che è la sapienza divina. Per simile, pronunziare tale massima astratta e cotale altra, differisce sommamente dall’asserire ch’ella si avvera per appunto in questo fatto particolare e in cotesto. Diremo noi i papi infallibili a giudicare eziandio la più o meno realità e precisione dei fatti particolari e individui? Certo, i papi stessi avrebbero risoluto pel si dannando ex cathedra l’odiato libro del vescovo d’Ipri, poi promulgando la Bolla dogmatica Vineam Domini e quindi la famosa Costituzione Unigenitus, e così chiudendo la controversia agitata in Francia per lunghi anni