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Pagina:Mamiani - Teorica della religione e dello stato, 1868.pdf/197

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capitolo decimo. 179


vada le anime e la repubblica perturbi
.[1] Come poi il papa in quanto uomo particolare possa trascorrere ad errori ed a colpe gravissime eziandio contro la fede, e in quanto Capo della Chiesa nol possa, sel veggano i successori ed encomiatori di quel cardinale.

Dopo ciò ripigliando, il filo del nostro ragionamento, ei si debbe fermare e concludere che la Chiesa sebbene è indipendente e autonoma in modo perfetto quanto alla comunione delle anime e agli uffici del culto, per ogni altra parte della vita civile e politica è sottoposta alle autorità secolari e partecipa cosi ai doveri quanto alle franchigie del giure comune. Il qual vero abbiamo veduto non pure emergere dal fondo della socialità umana, ma essere stata volontà espressa e stupendamente provvida e salutevole del Fondatore della Chiesa; contro i concetti dei canonisti cortigiani od illusi i quali dopo aver separata la moltitudine dei fedeli laici da ogni partecipazione al governo dei negozj ecclesiastici e ristretto esso governo e quasi non dissi la Chiesa intera nel solo corpo gerarchico, ora intendono di procurare a questo, che viva in mezzo agli Stati, siccome alieno agli Stati medesimi e indipendente dalle lor leggi e magistrature. Conciossiachè a tal fine cospirano, chi hen le guarda, le immunità personali e reali dei chierici e l’ergere da per tutto tribunali proprj si per le cause civili e si per le criminali. Intorno al che non si dee dubitare di credere che è tuttaquanta materia sottratta a poco per volta alla giurisdizione secolare; e niuna di quelle immunità, niuna parte di quel foro potersi attribuire facoltà e titolo di giure divino. Atteso che nulla circa al subbietto ritrovasi costituito da Gesù Cristo, nulla dagli Apostoli. Invece la storia ci narra per filo per segno qual-

  1. De Romano Pontefice. Libro secondo, Capo XXIX.