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106. La concessione provvisoria per una data intrapresa di una strada di ferro si accorda:

Quando per questa intrapresa non sin stato concesso ad alcun altro un particolare diritto (lettera a del § 4 delle Direttive);

Quando l’esecuzione della strada richiesta sia stata riconosciuta in massima utile, non soggetta ad alcuna eccezione, e proposta e progettata per modo da non patire alcuna eccezione sotto i rapporti dell’interesse pubblico (lettera b, c del § 4 delle Direttive 1).

107. Dopo la concessione provvisoria si deve estendere un particolareggiato progetto dell’opera, e la concessione definitiva viene accordata, allorchè, fatti su questo i relativi esami d’arti da commissioni locali e dagli aulici Dicasteri tecnici, lo si trovò, o lo si ridusse innocuo al sistema idraulico e stradale delle province per cui passa la strada, e dotato di tutte le condizioni che garantiscono la pubblica sicurezza.

108. Per la concessione provvisoria, gli individui o le società petenti acquistano

il diritto di priorità in confronto di altri privati che potessero più tardi aspirare alla medesima impresa (lettera a del § 3 delle Direttive 2).

  1. Direttive:
         § 4. Onde conseguire la concessione provvisoria per l’intrapresa di una strada ferrata si richiedono le seguenti condizioni preliminari.
         a) Per la costruzione della strada ferrata nella direzione dimandata non deve essere stato concesso anteriormente ad alcun altro particolare un diritto esclusivo.
         b) L’esecuzione della strada addimandata deve in massima essere utile, e non soggetta ad alcuna eccezione, ec.
         c) Le modalità colle quali gli aspiranti intendono di eseguire l’intrapresa, e che saranno da precisarsi, per quanto al momento ciò sia possibile, non dovranno patire alcuna eccezione sotto i rapporti dell’interesse pubblico.
  2. Direttive, § 3, lettera a):
         Questa concessione provvisoria importa frattanto un diritto di priorità in confronto di altri privati che potessero più tardi aspirare alla medesima impresa.