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Si stabiliscono pene contro i furti commessi in città, e nelle campagne, nelle botteghe (si quis ruperit, vel disclavaverit aliquam apotecam etc., nei Molini, ecc., (in Molendinis batenderis, filis telis glareis et carnibus) e contro i compratori o ritentori, e custodi di cose rubate; come pure contro i rapitori di utensili per la pesca o per la caccia.

Se alcuno dirà ad un uomo onesto, sei un traditor, un ladro, uno spergiuro, un mentitore, od altra parola ingiuriosa con animo adirato solvat bandum pro qualibet vice lire 10. Se dice tali parole in presenza del Podestà ne paghi 20. Se in presenza dei signori Marchesi ne paghi 60. Sempre e quando chi è ingiuriato possa smentir lecitamente e impunemente chi lo ingiuria.

Chi dice una parola ingiuriosa ad una donna di buona fama paghi soldi 60, e se non può pagare sia bastonato (fustigetur per terram).

Se una donna di buona fama dirà ad un’altra donna di buona fama una parola ingiuriosa paghi soldi 10, se poi una donna di cattiva fama dirà una parola ingiuriosa ad una donna onesta pagherà ll. 60, e se non potrà pagare sia bastonata (fustigetur per terram).

Parlando delle false monete si stabiliscono varie pene pecuniarie per chi si trova ad averne, eccetto che si tratti di persona di buona fama qui possit se defendere suo sacramento, quod nesciebat dictam monetam esse falsam. Si condanna poi ad essere arso vivo chi si troverà ad aver le forme, le ferramenta, l’argento vivo, ecc., per la fabbricazione di false monete. Et quicumque portaverit stampam vel ferramenta monetae vel chrobium vel argentum vivum pro eo faciendo monetam falsam comburatur taliter quod moriatur. Chi roderà o farà rodere monete d’oro o d’argento pagherà 100 lire, o perderà una mano.

Si proibisce il porto dell’armi offensive sotto il bando di soldi 60, e di vendere merci fuori della porta di Ceva, in giorno di mercato sotto il bando di soldi 20.