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«Se alcuno bestemmierà Iddio, o la B. Vergine Maria paghi per ciascuna bestemmia soldi cinque. Se non potrà pagare sia gettato nel Tanaro, vel incidatur ei bracium retro in platea secundum quod videbitur potestati. Chiunque può farla da accusatore od anche senza giuramento se sarà uomo di buona fama, ed avrà il terzo del bando. Il restante si convertirà in olio ad illuminandam Virginem Mariam in ecclesia sanctae Mariae de Castro


CAPO XV.


Statuti di Ceva.


II. Parte.


Giunti al capitolo intitolato De causis, troviamo una specie di codice di procedura di polizia, e di bandi campestri; si prescrivono i termini per far valer le ragioni di proprietà, accettazioni di eredità per rispondere a citazioni, ecc. ecc., dell’appello delle sentenze, degli stimatori dell’azione contro gli assenti, e contro persone defunte.

Si fissa il tempo in cui i notai debbono stendere gli strumenti di cui sono richiesti, e se si pretendesse dai notai un dritto troppo forte, il podestà dovrà fissarlo lui stesso dietro il consiglio d’uomini sapienti taxate cum consilio alicuius sapientis literati.