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Allegato BB 1.
Vienna, 16 agosto
REGOLAMENTO
per la stima dei terreni da occuparsi, e delle fabbriche da demolirsi o da occuparsi per la costruzione delia strada a guide di ferro da Venezia a Milano.
STIMA DEI TERRENI.
1. ° Le minute di stima di tutti i terreni da occuparsi, per qualunque bisogno o titolo, saranno divise in tanti volumi, quante sono le sezioni della strada.
2. ° In ciascun volume le minute di stima di una sezione saranno divise, prima per provincia, poi per distretti, finalmente per comuni.
3. ° L’ ordine successivo delle minute di stima di ciascuna sezione andrà da ponente a levante, cioè da Milano verso Venezia.
4. ° Vi sarà una minuta di stima per ciascun proprietario, suddivisa poi^ in quanto occorra, per ciascun proprietario in tante separate parti e distinte, quante saranno per essere le diverse coltivazioni di suoli che si occupano.
5. ° In ciascuna sezione, ciascuna minuta di stima complessiva di ciascun proprietario sarà distinta da un numero arabico, ed i numeri saranno progressivi e continui dal primo ali 9 ultimo.
6. ° Le minute di stima di ciascuna provincia saranno precedute da un foglio d’ illustrazione, nel quale sarà dichiarato:
a) Il nome dell’ unità di misura superficiale agraria seguita nella provincia.
b) In quante parti successive si divida e suddivida, e come s’appellino.
c) Il rapporto esatto tra V unità diella misura superficiale agraria della provincia, e la pertica censii aria ^ cioè una superficie di mille metri quadrati.
d) Le misure di capacità e di peso seguite nella provincia pei prodotti agrari.
e) Il loro rapporto colle misure metriche di capacità e di peso.
f) Le monete abusive in corso, ma per quelle spie però nelle quali si sogliono esprimere più comunemente le contrattazioni dei terreni.
g) Il loro rapporto colla moneta austriaca.
h) I cereali e gli alberi che vengono più generalmente coltivati nella provincia.
i) Il turno agrario più comunemente usato.
t) Come proceda generalmente la coltivazione dei fondi: se a cura e spese dei proprietari - o per affitti in denaro - o per affitti sui prodotti, ma in quantità assolute, determinate dal contratto - o in fine al modo colonico, cioè dividendo i prodotti di ogni specie in un certo rapporto tra il proprietario del fondo ed il colono.
m) Se procede per affitti in prodotti, od a colonia parziaria^ e quanto sia nel primo caso la parte padronale in ragione di superficie, e nel secondo quali i diversi rapporti con cui si dividono i diversi prodotti tra il proprietario del fondo ed il colono.
n) La tariffa giudiziaria od amministrativa, la tariffa legale, quella comunemente Google