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Allegato BB 1.

Vienna, 16 agosto

REGOLAMENTO

per la stima dei terreni da occuparsi, e delle fabbriche da demolirsi o da occuparsi per la costruzione delia strada a guide di ferro da Venezia a Milano.

STIMA DEI TERRENI.

1. ° Le minute di stima di tutti i terreni da occuparsi, per qualunque bisogno o titolo, saranno divise in tanti volumi, quante sono le sezioni della strada.

2. ° In ciascun volume le minute di stima di una sezione saranno divise, prima per provincia, poi per distretti, finalmente per comuni.

3. ° L’ ordine successivo delle minute di stima di ciascuna sezione andrà da ponente a levante, cioè da Milano verso Venezia.

4. ° Vi sarà una minuta di stima per ciascun proprietario, suddivisa poi^ in quanto occorra, per ciascun proprietario in tante separate parti e distinte, quante saranno per essere le diverse coltivazioni di suoli che si occupano.

5. ° In ciascuna sezione, ciascuna minuta di stima complessiva di ciascun proprietario sarà distinta da un numero arabico, ed i numeri saranno progressivi e continui dal primo ali 9 ultimo.

6. ° Le minute di stima di ciascuna provincia saranno precedute da un foglio d’ illustrazione, nel quale sarà dichiarato:

a) Il nome dell’ unità di misura superficiale agraria seguita nella provincia.

b) In quante parti successive si divida e suddivida, e come s’appellino.

c) Il rapporto esatto tra V unità diella misura superficiale agraria della provincia, e la pertica censii aria ^ cioè una superficie di mille metri quadrati.

d) Le misure di capacità e di peso seguite nella provincia pei prodotti agrari.

e) Il loro rapporto colle misure metriche di capacità e di peso.

f) Le monete abusive in corso, ma per quelle spie però nelle quali si sogliono esprimere più comunemente le contrattazioni dei terreni.

g) Il loro rapporto colla moneta austriaca.

h) I cereali e gli alberi che vengono più generalmente coltivati nella provincia.

i) Il turno agrario più comunemente usato.

t) Come proceda generalmente la coltivazione dei fondi: se a cura e spese dei proprietari - o per affitti in denaro - o per affitti sui prodotti, ma in quantità assolute, determinate dal contratto - o in fine al modo colonico, cioè dividendo i prodotti di ogni specie in un certo rapporto tra il proprietario del fondo ed il colono.

m) Se procede per affitti in prodotti, od a colonia parziaria^ e quanto sia nel primo caso la parte padronale in ragione di superficie, e nel secondo quali i diversi rapporti con cui si dividono i diversi prodotti tra il proprietario del fondo ed il colono.

n) La tariffa giudiziaria od amministrativa, la tariffa legale, quella comunemente Google