Pagina:Milani - Risposta a Cattaneo, 1841.djvu/257

Da Wikisource.

cxv

e finalmente pel contratto 18 gennajo 1838 stipulato tra la Direzione e me, io ho Allegato hh.

il diritto:

A) di creare ed estendere il progetto per la costruzione a rotaje di ferro di una strada da Venezia a Milano:

B) di avere la suprema direzione dell’esecuzione di quest’ opera a seconda della linea mia, del progetto mio, tosto ch’egli abbia ottenuto la superiore approvazione:

C) di estendere questa creazione e questa suprema direzione a tutta la linea da me scelta, a tutta la strada da me progettata, a tutta V opera, e non ad una parte soltanto di essa, abbia o non abbia effetto la rimanente.

E questi miei diritti verso la società e la Direzione non possono cessare di esistere a favor mio che in un caso solo, in quello in cui la società sia per dichiararsi disciolta, e cessasse dall’ intrapresa.

5. ° Chiunque delle due parti contraenti sarà per porre in non cale, per mancare alle promesse, ai patti convenuti e garantiti dagli atti suddetti, non potrà evitare d’ incorrere nella pena morale, cioè nella taccia di slealtà, nella taccia di aver mancato ad una parola data, ad un patto convenuto: ed in quella materiale, cioè l’indennizzo pecuniario del danno.

6. ° Il progetto fu creato ed esteso, ed ottenne anche la Sovrana approvazione, sicché ora si tratta della seconda parte del contratto:

della suprema direzione, della esecuzione dell’opera; sul progetto mio - sulla linea mia, e non sopra le linee e progetti d’altri; ed estesa questa suprema direzione a tutta la linea, a tutto il progetto, e non limitata soltanto ad una parte.

7. ° La proposta fatta dal signor Castelli nella radunanza degli azionisti del 30 luglio 1840, assentita dalla Direzione, e dalla pluralità degli azionisti accettata, non è, e non può essere per me minimamente obbligatoria, perchè, dove vi sono leggi e tribunali, come nella Monarchia austriaca, non è lecito ad una delle parti contraenti dettare all’ altra condizioni diverse da quelle che furono stabilite nel contratto e nella legge convenzionale.

8. ° Quella proposta del signor Castelli è un vero attentato al contratto mio, lede anzi patentemente il contratto mio, perchè rende contingente un patto del contratto, che il contratto vuole obbligatorio ed invariabile - perchè rende, intanto, dubbio se si farà veramente P opera da me creata, la strada di ferro da Venezia a Milano, secondo la linea mia, secondo il progetto mio; se io avrò di questa e di tutta la suprema direzione; e perchè minaccia di rompere questa condizione, questo patto invariabile del contratto.

9. ° La più mite conseguenza dunque che dedurre si possa dalla proposta del sig. Castelli, consentita dalla Direzione, ed accettata dalla pluralità degli azionisti, è questa:

che non per opera mia, ma per opera del sig. Castelli, per opera della Direzione e della società, gli effetti del contratto 18 gennajo 1838, stipulato tra la Direzione e me % sono per ora sospesi.

10. ° Ecco perchè io pure, seguendo scrupolosamente il cammino additatomi dalla Direzione e dalla società, calcando anzi le identiche orme loro, ho sospeso intanto la mia suprema direzione dell 9 opera sotto la riserva espressa che già mi porge la legge civile, di pienamente conseguire i miei corrispettivi contrattuali, così e come conseguiti li avrei se non mi fosse stato dalP arbitrio dell’ altra parte contraente impedita P esecuzione del contratto.

11.

° Chi si lagna del mio procedere in questo affare della strada di ferro da Venezia a Milano, si lagna dunque del fatto della Direzione e della società, perchè il proceder mio

Risoluzione Sovrana 7 aprile i84o.

Allegato PP», foglio della Direzione 4 giugno 1840.

Allegato BB*.

Allegato CO*, mia lettera 3 1 luglio i84o.

Allegalo EE*, risposta della Direzione 5 Agosto i84o.

Allegato FF*, mia replica 8 agosto i84o alla lettera 5 agosto i84o della Direzione. Google