Pagina:Ordini, e Consuetudini, che si osservano nell'Offitio del Vicariato della Valpolicella, 1731.djvu/26

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sato, in pena di Lire cinque de danari Veronesi da esser applicati come di sopra, & alla restitutione di tutto quello di più, che havesse conseguito, e ciò per ogni volta, che contrafarà.


C A P I T O L O   X X V.

In qual modo si debbino divider li danari, che si riscuoteranno delle Condanne, Accuse, e Scritture.


I

Tem, Ordiniamo, che tutte le Condanne delle Accuse, Denontie, Querelle, e Manifesti de danni dati, Strade guaste, Pegni divedati, e tutte le Mercedi, che si riscuoteranno, tanto per il Nodaro deputato al Civile, quanto per quello deputato al quasi Malefficio, siano divise trà di loro egualmente, eccetto li Salarii delle Sentenze in scriptis, che saranno fatte dal Sig. Vicario, ò col Conseglio de Savii, e delle visioni de lochi, li quali Salarii egualmente trà li Nodari soli siano divisi, e questo perche al suo Salario come nel decimo, & undecimo Capitoli sopra à ciò disponenti.


C A P I T O L O   X X V I.

Del Sindico, che si hà da eleggere nella Spettabil Communità della Valle Policella.


O

Rdiniamo, ch'ogni trè anni al tempo dell'Ellettione del Sig. Vicario sia elletto un Sindi-