Pagina:Ordini, e Consuetudini, che si osservano nell'Offitio del Vicariato della Valpolicella, 1731.djvu/31

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mo di sufficiente esperienza, e d'ottima conditione, quale debba con ogni diligenza far, e stabilir li conti alli Communi della Valle con l'aggionta, cioè Parona, Dolcè, Peri, Ossenigo.


C A P I T O L O   X X X I V.

Dell'Ufficio del Deputato alla detta facitura de Conti.


O

Rdiniamo, che il Deputato alla facitura de' Conti delli Communi, che pro tempore sarà eletto sia obligato ad ogni richiesta di cadauna Communità, stabilirli il suo conto, obligandolo poi, che per tutta la Quadrangesima doppo la sua elettione debbi haver stabilito, e formato il conto à cadaun Commune, niun eccettuato, per poter poscia in tempo proprio conceder de mandato del Signor Vicario le licenze delle Dadie alli Communi in essecution del Privilegio del Serenissimo Principe concesso, dovendo inviolabilmente, in pena di Lire venticinque, osservar le infrascritte Regole, & Ordini, d'esser poscia la pena sudetta in caso di trasgressione applicata come di sopra.

Prima doverà detto Deputato veder l'Estimo generale di cadaun Commune se è stato sottoscritto dal Sig. Vicario, ò, nò e caso che non fosse stato sottoscritto licentiar il Mssar, e commetterli, che debba farlo sottoscriver in pena di Ducati venticinque.

Veder poi le Dadie precedenti da chi li fù concesse, perche in caso fosse stata concessa da Giudici incompetenti, avanti si proceda più oltre sii fat-