Pagina:Ordini, e Consuetudini, che si osservano nell'Offitio del Vicariato della Valpolicella, 1731.djvu/34

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di denari Veronesi da esser applicati come si sopra, la qual cassatione sia fatta per il Signor Vicario col Consiglio di XVIII. Potendo il Signor Vicario col detto Consiglio sostituirne incontinente un'altro in loco di quello, che fosse stato cassato, il qual habbia da esercitar il suo Ufficio tutto il resto del tempo, che mancasse per tutto quell'anno.


C A P I T O L O   X X X V I.

Che gl'Ufficiali siano tenuti osservar l'infrascritte cose nel loro Ufficio.


I

Tem, Ordiniamo, che gl'Ufficiali siano tenuti ad ogni Mandato del Signor Vicario, convocar il Consiglio per quel giorno, & hora, che gli sarà imposto. Item, portar à gli Massari delli Communi della Valle, & anco di Parona, di Dolcè, di Perdi, e d'Ossenigo, tutti li Mandati degli Illustrissimi, & Eccellentissivi Rettori di Verona, overo dei suoi Rappresentanti. Insuper esequir tutti li Commandamenti ad instanza dell'Ufficio, contro alle persone accusate, à difenderli dalle Accuse, Denontie, Querele, e Manifesti contra di loro nell'Ufficio instituiti, & ogni altra cosa, che occorresse per l'Ufficio; e tutte queste cose debbino fare, & esequir per quella mercede solita, e consueta, in pena di restar privi del suo Ufficio nel modo dechiarato nel precedente Capitolo, e di Lire dieci danari Veronesi, e più, e meno ad arbitrio del Signor Vicario, da esser aplicati come sopra.