Pagina:Ordini, e Consuetudini, che si osservano nell'Offitio del Vicariato della Valpolicella, 1731.djvu/54

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concluso per il Signor Vicario, con dodeci almeno del numero delli Disdotto Consiglieri, in absenza delli altri, sii fermo, e valido, come se per tutto il numero delli Disdotto fosse fatto, e concluso.

9. E' consuetudine, che il Consiglio non possi esser congregato, nè possi in quello trattarsi alcuna cosa senza la presenza, over licenza del Sig. Vicario.

10. E' consuetudine, che quando li Ufficiali chiamano il Consiglio siino tenuti chiamar anco il Sindico.

11. E' consuetudine, che non si dia appellatione delle Sentenze del Vicario, se la Causa non eccederà la somma di Lire dieci di danari Veronesi.

12. E' consuetudine, che passati, che siano giorni dieci dopo fatta, e publicata la Senteza, non si dii più appellatione di quella, se non saranno amessi dal Vicario.

13. E' consuetudine, che li Pegni essistenti nell'Ufficio, non siano venduti, se non passati che saranno quindeci giorni doppo la loro presentatione, eccettuati però li pegni tolti per Dadie, Dacio, e per l'Ufficio, li quali si vendono tre giorni doppo tolti, e presentati.

14. E' consuetudine, che cadauna persona, quale non sia originaria, e facia le fationi con la Valle non possi in quella haver alcun Ufficio, eccetto li Signori Vicarii.

15. E' consuetudine, che nell'Ufficio della Valle vi sia un Libro per scrivervi sopra le cose, che si concluderanno, e per l'elettion dell'Ufficii.