Pagina:Ordini, e Consuetudini, che si osservano nell'Offitio del Vicariato della Valpolicella, 1731.djvu/78

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caso cadendo in contrafattione siano dalla Giustitia castigati. Pro 97. contra I.

8. Che li Mercati, che con gran prudenza, e causa sono stati anticamente instituiti in varie parti del Territorio, e dal Serenissimo Prencipe nostro per utile, e commodo dal Contado concessi restino liberi à' compratori, & venditori, senza la qual libertà restariano inutili, e vani, potendo li venditori condur, e ricondur senza Mandati da detti Mercati l'istesso giorno la robba, che li parerà, e li compratori comprar sù detti Mercati, ò alle case di qualsivoglia particolare, e condurre in ogni tempo per il Territorio fino una somma di quattro minali di Grano, ò Farina di che sorte si voglia senza Mandati à tre miglia lontano dai Confini esterni; eccettuando il paese verso la Chiusa, e la Corvara, che quelle due Fortezze da questa parte saranno gl'ultimi confini della sudetta libertà del condurre senza Mandato: oltre il qul termine prescritto come di sopra, e somma cadi in contrafattione non potendosi in alcun modo impedire. ò turbar da chi si sia questa libertà: sia però lecito condur à Verona liberamente, e senza alcun'obligo di Mandato, ò altra fede ogni quantità di Grano, ò Farina proprio, ò compro, come anco alli Molini delle Ville. De omnibus.

9. Che sia medesimamente lecito ad ogn'uno condur per il Territorio da una sua casa all'altra pur sua, e dell'istessa Villa, over d'un'altra Villa à quella contigua, e non più discosta di trè miglia (ma lontana però come di sopra dalla confini) ogni quanti-