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APPENDICE


Legge elettorale del 20 novembre 1859.


Relazione intorno alla legge portante riforma del regio editto 17 marzo 1848 sulle elezioni politiche, fatta a Sua Maesià nell’udienza del 20 novembre dal ministro dell’interno (Rattazzi).

Sire! — L’autore delle nostre libertà, l’augusto vostro genitore, non credè averne assicurato interamente il benefizio alla nazione, se non se quando, con una sapiente legge, l’ebbe dotata d’un sistema elettorale, per cui fosse, in ogni sua parte e nella verità di tutti i suoi grandi interessi, rappresentata nel Parlamento.

Egli è invero alla bontà di questo sistema che si deve in gran parte il forte e leale concorso che la nazione, senza mai smentire se stessa, ha potuto dare al vostro Governo, come vi si deve l’esempio dell’accordo dell’ordine colla libertà che, in mezzo alle più grandi difficoltà interne ed esterne, essa porgeva all’Italia ed all’Europa.

Agli occhi del paese perciò la legge elettorale è sacra, come è sacro lo Statuto, di cui essa è il complemento e la guarentigia pratica più efficace. Nè voi, quindi, o Sire, nè la nazione avreste consentito mai vi si ponesse la mano se non in quanto o gli accrescimenti territoriali del regno o lo svolgimento dei principii contenuti nello Statuto l’avessero imperiosamente richiesto. Gli avvenimenti che sotto sì fausti auspicii si sono compiuti in quest’anno rendono necessaria la riforma di alcune disposizioni di cotesta legge per introdurre nel Parlamento i rappresentanti delle provincie novellamente annesse; alcune altre modificazioni sono richieste siccome opportune dai progressi che il paese ha fatto nelle vie della libertà.

La riforma più essenziale poteva effettuarsi in modi diversi, rispetto ai quali l’avviso degli uomini più competenti e più meritamente autorevoli delle varie parti dello Stato non era conforme. Si poteva, secondo gli uni, conservando il numero dei distretti elettorali stabiliti dalla legge, allargarne la cerchia per guisa che tutto il. paese legale potesse esservi senz’altra mutazione accolto. Il numero dei deputati che seggono ora nella Camera elettiva sembrava sufficiente, come l’esempio dei grandi popoli liberi lo dimostra, a rappresentare l’aggrandita nazione, Si doveva, secondo gli altri, aumentare i distretti in proporzione degli annessi territorii sì che accrescendo con ciò di oltre un terzo il numero dei deputati venisse quindi la Camera in condizioni di maggiore indipendenza ed autorità.

Il vostro Consiglio ha stimato più conforme all’indole del paese ed alle ragioni dell’ordine parlamentare il cercare in proposito un sistema nel quale s’accordino le due opinioni dissidenti, e propone quindi alla sanzione di V. M. il temperamento pel quale si estendono proporzionalmente in tutte le provincie i collegi elettorali ed in pari tempo se ne aumenta il numero per forma che, mentre cresce per l’ampliata serie dei suoi membri l’autorità della Camera, cresce parimenti pel maggior numero degli elettori di ciascun collegio l’importanza rappresentativa di ogni deputato.

Ma se il mandato parlamentare acquista pregio dal numero di coloro che lo conferiscono, il suo valore diventa tanto maggiore in quanto il voto dei costituenti è più illuminato; epperò, secondo le ragioni che governano le nostre libere istituzioni, si propone in primo luogo di chiamare nel corpo elettorale i cittadini che, per indizi legali più sicuri del censo, sono riputati possedere la capacità necessaria all’esercizio dei diritti politici e che indipendentemente da ogni condizione di contributo rappresentano effettivamente interessi morali e materiali di un ordine maggiore nella società. E correlativamente a questo liberale emendamento si propone in secondo luogo di escludere per l’avvenire da cotesto corpo, salvi i diritti di coloro che ora ne fanno legalmente parte, gli analfabeti, in favore dei quali il censo non fornisce evidentemente che una troppo fallace testimonianza di capacità. I progressi che la pubblica istruzione ha fatti in tutte le classi della popolazione dell’isola di Sardegna, dove gli analfabeti erano per eccezione ammessi all’elettorato, giustifica questa seconda proposta, la quale, mentre mira a sincerare i suffragi nazionali, tempera in pari tempo l’azione che per avventura si potrebbe illegittimamente esercitare sopra le masse incolte dalle fazioni politiche.

I provvedimenti fatti nello scorso decennio per pareggiare in ordine al regime delle imposte le condizioni delle diverse parti dello Stato sembravano richiedere l’eguaglianza di tutte le provincie rispetto al censo elettorale; ma l’opinione pubblica va per ragioni di opportunità politica discorde sul censo che avesse a servire di norma. Il vostro Consiglio non ha creduto dover proporre modificazione alcuna a questo riguardo, poichè, se non stima sia ancor venuto il tempo di far discendere il censo al livello in cui per eccezione della legge sì trova in alcune provincie, non stima tampoco nè conveniente, nè giusto di privare queste di una più larga franchigia elettorale elevandovi il censo al livello maggiore in cui si trova nel resto dello Stato. Non sarà certamente sotto il vostro regno che alcuno dei cittadini, od alcuna delle classi della popolazione, od alcuna delle provincie abbia mai a lamentare di aver visto diminuire i diritti e le libertà di cui si trovano nelle condizioni dello Statuto legittimamente in possesso, Le provincie favorite saranno grate al vostro governo ed alla maggioranza nazionale del rispetto in cui tengono il privilegio che ad esse largiva il glorioso fondatore delle nostre libere istituzioni.

Un emendamento importante è proposto rispetto alle incompatibilità degli uffizi pubblici stipendiati colle funzioni di rappresentante della nazione. In esso si dividono francamente le categorie di funzionari ed impiegati dello Stato che per eccezione possono aspirare alla deputazione, escludendo con ciò tutti quelli che non sono compresi nelle medesime.

Nel formare le categorie si è avuto riguardo principalmente ora alle ragioni proprie dell’ordine costituzionale, che non consentono a certi funzionari, comechè dell’ordine il più elevato, l’ingresso nell’Assemblea razionale; ora alle esigenze dei servizi pubblici, che vogliono la presenza continua degli

Sessione del 1860 — Documenti. 69