Pagina:Parlamento Italiano - Atti parlamentari, 1860, Documenti.pdf/597

Da Wikisource.

— 564 —



documenti parlamentari

giorni dopo il termine assegnato per la pubblicazione dell’invito agli elettori a norma dell’articolo precedente.

Art. 4. Entro ai cinque giorni successivi le amministrazioni comunali dovranno aver formate le liste elettorali di conformità agli articoli 22 e 23 da tenersi affisse per tre giorni consecutivi a norma dell’articolo 26, e per gli effetti degli articoli 27, 28 e 29.

Art. 5. Per Giunte municipali s'intendono gli attuali magistrati nelle Romagne e i Consigli delegati nelle provincie modenesi e parmensi; e per sindaco s'intende anche il capo dei suddetti magistrati, o chi ne faccia le veci.

Art. 6. I funzionari ed impiegati civili e militari in attività di servizio nelle regie provincie dell'Emilia equivalgono agli impiegati e funzionari nominati dal Re, contemplati nell’articolo 3, § 5.

Art. 7. Per le città che hanno più collegi, e pei collegi da dividersi in più sezioni, le amministrazioni comunali ne proporranno il riparto all’intendente coll’indicazione del luogo per l'adunanza degli elettori. La proposta sarà trasmessa dall’intendente generale al ministro dell’interno.

Art. 8. Il ministro dell’interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, da pubblicarsi nelle forme di legge.

Dato a Modena, il 25 gennaio 1860.

Il ministro dell'interno

Mayr.


V° il ministro di grazia, giustizia e culti

Chiesi.