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regolamento della camera dei deputati
non trovandosi la Camera in numero sufficiente per deliberare, farà inscrivere nel giornale officiale i nomi degli assenti, che non avranno ottenuto un congedo dalla Camera.
Art. 18. Nella sala vi saranno posti esclusivamente riserbati pei Ministri e pei Commissari del Re.
Art. 19. Nessun Deputato può parlare se non dopo essersi fatto inscrivere, od avere ottenuta la parola dal Presidente dopo averla chiesta dal suo stallo.
La parola è conceduta secondo l’ordine delle dimande o delle iscrizioni.
Non si deroga a quest’ordine che per accordare la parola alternativamente pro, sopra e contro le proposizioni in discussione.
La parola sopra è esclusivamente riserbata agli oratori che avrebbero emendamenti a proporre, i quali emendamenti dovranno essere deposti sul tavolo del Presidente nel lasciare la tribuna.
Art. 20. L’oratore non può indirizzarsi che al Presidente ed all’assemblea. Egli parla dalla tribuna o, se la Camera il tollera, dal suo stallo. Nell’un caso o nell’altro però sempre in piedi.
Art. 21. Ogni imputazione di mala intenzione, ogni personalità, ogni segno d’improbazione, o d’approvazione è interdetto.
Art. 22. Niun oratore può essere interrollo quando parla, salvo per un richiamo al regolamento. Se un oratore si allon tana dalla questione, spetta soltanto al Presidente di richiamarlo. Se un oratore, dopo di essere stato nel medesimo discorso richiamato due volte alla quistione, continua a dilungarsene, il Presidente deve consultare la Camera per sapere se la parola non sarà interdetta all’oratore per il resto della seduta sulla medesima questione.
La Camera pronuncia per seduta ed alzata senza discussione.
Art. 23. Nessuno può parlare più di due volte sulla medesima quistione, a meno che l’assemblea decida altrimenti.
Art. 24. È sempre permesso di dimandare la parola sulla posizione della quistione, per un richiamo al regolamento, o per rispondere ad un fatto personale.
Art. 23. I richiami per l’ordine del giorno, per la priorità, e per un richiamo al regolamento, hanno la preferenza sulla questione principale, e sospendono sempre la discussione. La questione pregiudiziale, cioè quella sulla quale non si deve deliberare, la questione di sospensione, cioè quella per cui si deve sospendere la deliberazione od il voto per un tempo da determinarsi, e gli emendamenti, sono messi ai voti prima della proposizione principale: i sotto - emendamenti prima degli emendamenti.
Art. 26. Se dieci membri dimandano la chiusura della discussione, il presidente la mette ai voti: è permesso però di, avere la parola pro e contro la dimanda di chiusura.
Art. 27. Nelle quistioni complesse la divisione è di diritto.
Art. 28. Prima di chiudere la discussione, il Presidente consulta la Camera per sapere se è bastantemente illuminata: nel dubbio, dopo una seconda prova, la discussione continua.
Art. 29. Salvo il volo sulla legge intiera, il quale si fa sempre coll’appello nominale ed a scrutinio segreto, la Camera esprime la sua opinione per seduta e levata, a meno che dicci membri non dimandino l’appello nominale e ad alta voce, o lo scrutinio segreto.
Art. 30. Il voto per seduta od alzata non è compiuto se non ha una prova ed una contro - prova. Il Presidente ed i Segretari decidono sul risultato della prova e della contro - prova che possono anche ripetersi: se riman dubbio dopo la ripetizione, si procederà all’appello nominale.
Art. 31. Non è permesso di prendere la parola fra due prove.
Art. 32. Per procedere allo scrutinio segreto un segretario fa l’appello nominale. Il Deputato chiamato riceve una pallottola bianca ed un’altra nera, depone nell’urna posta sulla tribuna la pallottola che esprime il suo volo, ripone in un’altra urna posta sullo scrittoio dei segretari la pallottola di cui non ha fatto uso. La pallottola bianca esprime l’adozione, la nera il rifiuto.
Nel momento di votare, il Presidente farà mettere intorno alla prima urna un cartello in cui sarà scritto per l’adozione o per l’emendamento della proposizione, o della legge, ecc.
Terminato quest’appello, se ne farà immediatamente un secondo per i Deputati che non hanno ancora votato.
Fatto questo secondo appello, i segretari travasano le pallottole in un cestellino; le numerano ostensibilmente e separano le bianche dalle nere.
Il risultato di questa numerazione è verificato da due segretari, quindi proclamato dal Presidente.
Appena dato il voto ciascun membro ritorna al suo posto.
Art. 33. Allorchè molte proposizioni di leggi relative ad in leressi parlicolari o locali, presentale insieme, comprese in un sol rapporto e rimandate ad una sola Commissione, non a vranno dalo luogo ad alcun richiamo, esse saranno insieme votate mediante un solo scrutinio segreto.
Se sorgesse discussione sovra una o su molte di queste leggi, si voterà a scrutinio segreto sopra ognuna di quelle su cui cadde la discussione.
Art. 34. I Deputati chiedenti che la Camera si formi in comitato segreto, fanno la loro dimanda per iscritto e la sottoscrivono.
I loro nomi sono scritti nel processo verbale.
Art. 35. Se un membro turba l’ordine, il Presidente lo richiama nominandolo. In caso di appellazione il Presidente consulta l’assemblea. Se essa mantiene il richiamo all’ordine, se ne farà menzione nel processo verbale.
Anche in questo caso, come nell’art. 22, l’assemblea pronunzia per seduta e levata senza alcuna discussione.
Art. 36. Qualora l’assemblea diventasse tumultuosa, e che il Presidente non potesse calmarla, egli si copre il capo. Continuando il tumulto, il Presidente annunzia che sospenderà la seduta; se non si ristabilisce la calma sospende la seduta per un’ora, durante la quale i membri della Camera si radunano nei loro rispettivi uffizi. Spirata l’ora, la seduta è di diritto ripigliata.
CAPO IV.
Delle proposizioni.
Art. 37. I progetti di legge diretti alla Camera dal Re e dal Senato, dopo che se ne sarà stata falla lettura alla Camera saranno stampati, distribuiti e trasmessi negli Uffizi di ordine del Presidente, onde esservi discussi secondo le forme stabilite al capo V.
Art. 38. Ogni membro ha diritto di fare proposizioni e di presentare emendamenti.
Art. 39. Ogni membro che vorrà fare una proposizione, la sottoscriverà e deporrà sul tavolo del Presidente per essere comunicata immediatamente negli Uffici della Camera.
Se due Uffici sono d’avviso che la proposizione debba essere