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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1848.pdf/62

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regolamento della camera dei deputati




CAPO VI.

Delle deputazioni e degli indirizzi.


Art. 68. Le deputazioni sono estratte a sorte. La Camera determina il numero dei membri che le compongono. Il presidente od uno dei vice - presidenti ne fanno sempre parte, e parlano in loro nome.

Art. 69. I progetti d’indirizzi sono redatti da una Commissione composta del presidente della Camera e di sette membri ciascuno scelto nel suo proprio Ufficio, o dalla Camera in seduta, ma sempre a maggioranza assoluta. Questi progetti sono sottomessi all’approvazione della Camera, e trascritti appena approvati nel processo verbale delle sedute.

CAPO VII.

Dei processi verbali, dell'Estensore e dei Questori.


Art. 70. Un estensore dei processi verbali non tolto fra i membri della Camera è nominato da essa. Egli è sempre rivocabile. Il modo di nomina è quello indicato nell’art. 6.

Art. 71. L’estensore è incaricato di redigere sotto la sovrintendenza dell’Ufficio della Camera i processi verbali e la tabella delle petizioni.

Egli invigila inoltre quanto la Camera ordina di stampare, la correzione delle prove, la spedizione degli stampati ecc.

Art. 72. I processi verbali sia delle sedute pubbliche che delle segrete, immediatamente dopo adottatane la redazione sono trascritti su due registri e sottoscritti dal presidente e da uno dei segretari.

Art. 73. La Camera può deliberare che non vi sarà processo verbale nella sua seduta segreta.

Art. 74. Quando la Camera si forma in seduta segreta l’estensore si ritira, eccetto che la Camera non determini altrimenti.

Art. 75. In caso di malattia o di legittima assenza dell’estensore, uno dei segretari della Camera ne fa le veci.

Art. 76. I processi verbali sono stampali e distribuiti a ciascun membro della Camera, come pure ogni documento, di, cui essa ordina la impressione.

Art. 77. I questori sono incaricati di tutte le misure relative al materiale, al cerimoniale ed alle spese della Camera.

Art. 78. Essi si concertano coi questori del Senato per le misure che interessano in comune le due Camere.


CAPO VIII.

Della Biblioteca, degli Archivi, e del Bibliotecario-Archivista della Camera.


Art. 79. La biblioteca e gli archivi della Camera sono sotto la sovrintendenza dei questori.

Il bibliotecario-archivista è nominato o confermato dalla Camera, essa può pure rivocarlo.

Art. 80. Le attribuzioni del bibliotecario-archivista oltre alla cura della biblioteca sono: il deposito della corrispondenza relativa alla Camera; la formazione delle liste; l’elenco delle morti e delle demissioni; dei congedi, dei passaporti ecc.


Art. 81. Il bilancio della Camera contiene ogni anno una somma per la biblioteca.

I questori comprano con questa somma i libri ed i documenti giudicati più utili alla Camera.

Art. 82. Nessun libro può essere tolto dalla biblioteca che per mezzo di una ricevuta. Nessun membro non potrà tenere presso di sè un libro più di due volte 24 ore.

Art. 83. Lo Statuto, il regolamento della Camera, le disposizioni concernenti le relazioni delle Camere fra esse e col Re, e la legge elettorale, sono distribuite ad ogni membro della Camera al cominciamento della sessione.

CAPO IX.

Dei Messaggeri, Uscieri ed altri impiegati della Camera.


Art. 84. I messaggeri, uscieri e gli altri impiegati minori della Camera, possono essere nominati e revocati alla maggiorità assoluta dal presidente, dai vice-presidenti, segretari e questori.

CAPO X.

Dei congedi.


Art. 85. Nessun Deputato può assentarsi senza un congedo della Camera. Si terrà nota dei congedi accordati in uno speciale registro.

CAPO XI.

Della polizia delle Camera e delle tribune.


Art. 86. La polizia della Camera spetta a se stessa ed è esercitata in suo nome dal presidente che dà alla guardia di servizio gli ordini necessari.

Art. 87. Nessuna persona straniera alla Camera sotto verun pretesto può introdursi nella sala ove siedono i suoi membri.

Art. 88. In tutto il tempo che dura la seduta, le persone che sono nelle tribune pubbliche devono rimanere a capo scoperto ed in silenzio.

Art. 89. Tutte le persone che turberanno l’ordine saranno sull’istante escluse dalle tribune, e tradotte tosto, se è necessario, avanti all’autorità competente.

Questi due articoli saranno stampati ed affissi a tutti gli ingressi alle tribune.

AGGIUNTA AL REGOLAMENTO

adottata il 30 giugno 1848


Degli Uffici.

Per le discussioni, nomine di Commissioni, e qualunque determinazione o parere da spiegarsi negli Uffici, basta la presenza del terzo dei Deputati ascritti a ciascun ufficio, sottratti prima dal totale quelli che sono in congedo.

AGGIUNTA AL REGOLAMENTO

adottata il 20 dicembre 1848


Delle tribune pubbliche.

Art. 1. Durante la seduta, le persone che non fanno parte della Camera dovranno stare a capo scoperto ed in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.