Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/107

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assai diverse da quelle dei menaci, ed i particolari riguardi di cui perciò parvero meritevoli persuasero ia Commissione a tale modificazione. L’altra variazione falla allo stesso articolo 10 ba lo scopo di assicurare la pensione anche ad una condizione di monaci, la quale non parve compresa nel progetto ministeriale, cioè a coloro che, noa essendo nè sacerdoti od insigniti di un ordine sacro, Dè inservienti con voti semplici, sono pure monaci professi, i quali andarono soggetti alle prescrizioni dell’articolo 714 del Codice civile. L’articolo 13, in cui sono indicati i casi nei quali la pensione debbe essere accordata, comprende soltanto quelle persone che, o rimangono ancora provviste dei loro benefizi, o non appartengono a questo Stato e verso le quali esso non ha obbligazioni fuor quelle che l’equità consiglia : esse vengono nel detto articolo soddisfatte, dando loro un’indennità per ripatriare, e restituendo le somme che per sè o per mezzo d’altri avessero pagate per essere accolte nell’ordine religioso ; od infine riguarda quegl’individui i quali, sebbene diffidati da! presente progetto di legge della prossima soppressione di comunità monastiche e religiose, si fossero, dopo la presentazione del progetto stesso, colla professione dei voti, ascritti ad una comunità la quale fosse poi di fatto compresa nella soppressione, A queste eccezioni un’altra ne aggiunse la Commissione, la quale ha per iscopo d’impedire cbe monaci i quali avessero abbandonato il loro paese natale, vi fossero, dopo la presentazione di questo progetto, richiamali solo dallo scopo di ottenere una pensione. Potendo però avvenire che taluno avesse pagato una determinata somma per essere ricevuto nell’ordine, e che al conseguimento della pensione preferisse di ripigliare questa somma, equità consigliava che io Stato, il quale dispone di tutti i beni delle comunità soppresse, in luogo del pagamento della pensione, rimborsasse la detta somma cbe gli fosse preferibilmente domandata (articolo 14). I diritti di godimento degl’iavestiti attualmente dei benefizi sono tutelati dall’articolo 8 e sono soltanto convertiti in una rendita al fine di conseguire lo svincolamento dei tieni. La Commissione aggiunse a questo articolo una disposizione diretta a guarentire l’integrità dei diritti dcll’usufruttuario da quest’articolo consacrati. Rispetto alle decime della Sardegna, ragion voleva che vi si provvedesse coi fondi risultami dalie prescrizioni delia presente legge, essendo giusto ed urgente che, in tanta ricchezza dell’asse ecclesiastico ed in tanta strettezza delle finanze dello Stato, queste fossero'sgravate dal peso recentemente assunto per tale oggetto, massimamente dappoiché esistono fondi provenienti da comunità e stabilimenti religiosi eoi quali vi si possa sopperire (articolo 6). La vostra Commissione aderiva poi con vera compiacenza aìla prescrizione diretta a procacciare ai parrochi più bisognosi i mezzi di un’onesta esistenza. Questa benemerita ed operosa parte degli ecclesiastici debbe attirare a sè i riguardi dello Stato sì per l’importanza ed utilità sociale degli uffici a cui attende, che per ia triste condizione economica, alia quale è per la maggior parte ridotta. Lo Sfato già da lunga pezza assegnava congrue e stabiliva supplementi a quelle provvisioni che congrue realmente non fossero ; epperciò l’attuale progetto, entrando maggiormente e più largamente in questa via, non stabilisce nè una nuova massima nè un nuovo sistema ; ma esplica ed applica solo più largamente un'azione già da lungo tempo attuata. La Commissione, lieta di poter concorrere all'eiTeltuamento di questo scopo, fa voti perchè cessi, o sia almeno scemato lo sgradevole contrasto di ecclesiastici che abbondano di agi e di ricchezze, e di altri che, in mezzo alie più gravi fatiche di una vita operosa, sono stretti dal bisogno e talvolta persino dalla miseria. Dopo di avere provvisto alie persone, il progetto di legge provvede alle cose ecclesiastiche, cioè ai pesi annessi ai benefizi o stabilimenti soppressi (articolo 7). Che anzi esso stabilisce che l’adempimento di questi pesi debba in ogni caso mandarsi ad effetto. Vi ha un ordine particolare di benefizi e di stabilimenti, il quale richiedeva speciali disposizioni. Tali sono i canonicati o benefizi di patronato laicale o misto per le ragioni sopra spiegate. La Commissione, postasi d’accordo col Ministero, vi propone di surrogare all’articolo 9 de! progetto ministeriale altre disposizioni, ìe quali, nel mentre che si accostano alle prescrizioni sancite nel nostro paese ed altrove in simili circostanze, paiono rispóndere meglio alla natura del soggetto ed ai diritti delle persone cbe vi hanno un interesse. Mantenuta perciò la soppressione anche di questi benefizi, vi proponiamo che innanzitutto sia separata dalla loro dote quella parte di beni che risponde ai pesi del benefizi stessi, da adempiersi coi fondi della cassa stabilita all’articolo 6. Riconoscendo il diritto dei patroni, vi proponiamo di attribuire immediatamente ai medesimi la proprietà di tutta ia rimanente parte deila dote. Però, siccome essi, per fatto delia legge, verrebbero ad acquistare la piena proprietà di beni sui quali, altrimenti, non avrebbero potuto esercitare che diritti assai più limitati, così crediamo giusto ciie, in compenso di un tale benefìcio, paghino una tassa, la quale è inferiore al terzo del valore dei beni che acquistano svincolati in forza della presente legge. À rendere meno gravosa questa tassa, ne differiamo il pagamento all’epoca in cui cesserà l’usufrutto del beneficiario attualmente investito. ÀI fine poi di seguire ia massima stabilita nel presente progetto, per la quale tutti i valori provenienti dalia soppressione attuale si convertono in usi e servizi ecclesiastici, proponiamo che soggiacciano alle prescrizioni dell’articolo 6, il quale a ciò provvede, quei beni che saranno separati dai detti benefizi per l'adempimento dei pesi, e quelli cbe fossero per spettare al patrono ecclesiastico nei patronati misti, e che al prodotto delle tasse siano applicate le stesse disposizioni che riguardano ii prodotto dello vendite dei beni provenienti dai benefìzi e dalle comunità soppresse. Ci parve inoltre conveniente procurare ai patroni ed alla cassa stabilita coll'articolo 6 un vantaggio, autorizzando il Governo a vendere ai patroni iaici, a trattative private, quella parte di beni che dovrebbe essere scorporala dai rimanente che passa in proprietà dei patroni stessi, colla quale prescrizione credemmo che si recherebbe pure maggiore semplicità nell’amministrazione che l’articolo 6 affida al demanio deilo Stato (articolo 20). Due diverse disposizioni ci parvero poi opportune rispetto all’usufrutto degl’individui attualmente investiti dei detti benefizi, secondochè il patronato fosse meramente laicale, ovvero misto, cioè ripartito fra persone laiche ed ecclesiastiche. Allorquando ii patronato è meramente laicale, lutti i beni del beneficio passando in proprietà del patrono (detratta solo quella parte che risponde ai pesi), nulla ostava che al beneficiario investito si conservasse, vita durante, t’n.snfrnUq