Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/127

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che corrisponde a lire BOO per ogni individuo, si ponga sul soprappiù la sola tassa portata dalla prima parte del citato articolo 18 coinè posta in generale a carico di tutti gli stabilimenti ecclesiastici. E qui, a scanso d’ogoi erronea induzione che dalle nostre parole altri potesse trarre io avvenire, diremo di passaggio che, in questo luogo come in altri, impiegando la denominazione di stabilimenti o beni ecclesiastici nel più largo suo significato di persone o cose applicate al culto, non abbiamo inteso menomamente scostarci dalle massime della patria giurisprudenza rispetto all’indole legale di tali case o stabilimenti. Non ci rimane più che di parlare della cassa ecclesiastica, la cui erezione in ente morale indipendente dalle finanze delio Stato è parte vitale degli emendamenti già votati e base del concetto esternato dai proponenti. Nel sistemale! Ministero i beni degli enti morali soppressi si sarebbero devoluti alle finanze dello Stato, e queste li avrebbero venduti per loro conto creando rendite del debito pubblico perpetuo in ragione dei h per cento d’interesse, col prodotto del quale, versato in apposita cassa sotto lo stesso titolo di Cassa ecclesiastim, si sarebbe provveduto all’adempimento dei pesi pii già inerenti alle proprietà alienate, e si sarebbero corrisposte ai parroci le congrue attuali, ed a suo tempo i supplementi progettati. Nel sistema degli emendamenti le finanze dello Stato nulla riceverebbero, nulla lucrerebbero, non avrebbero ingerenza alcuna, e la cassa ecclesiastica, costituita come una specie di opera pia di scopo ecclesiastico, avrebbe essa i beni provenienti dalle soppressioni, cosicché capitale e rendita rimarrebbero egualmente affetti in modo stabile ed intangibile ai bisogni del culto. Egli è questa idea che la Commissione si accinse a svolgere nei termini più precisi e più efficaci, proclamando innanzitutto l’esistenza indipendente delia novella istituzione, ma affinchè non sia semplicemente un principio astratto, e per evitare che nell’applicazione questo potesse per avventura essere affievolito o pregiudicato, parve conveniente che l’amministrazione delia cassa sia organizzata intieramente nella legge stessa. Si è pertanto ideato di determinare che tale amministrazione sia collocata accanto a quella del debito pubblico, ma retta da un Consiglio speciale che abbia carattere di corpo deliberante e segua le norme stabilite per gli istituti di carità. Membro nato del Consiglio sarebbe l’economo generale dei benefizi vacanti, la cui amministrazione ha tanti punti di contatto con quella che si vuole creare, e procedendo di conserva con questa, può viemmeglio provvedere al pio suo scopo. Presidente sarebbe il direttore generale del debito pubblico ed a lui pure sarebbero affidati i dettagli dell’amministrazione giornaliera e l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio. Come già fu detto, ì’amministrazione avrebbe a sua disposizione per ogni bisogno del servizio, segnatamente nelle provinole, i funzionari governativi dei diversi rami, e con ciò senza pregiudicare l’indipendenza della cassa, poiché tutti quei funzionari sarebbero subordinati al Consìglio indipendente che la reggerebbe, si eviterebbe di creare un personale apposito, costoso e probabilmente meno atto. Una Commissione mista di eletti dei tre grandi poteri dello Stato eserciterebbe sull’andamento dell’amministrazione un'alta sorveglianza, e farebbe annualmente conoscere al Re ed al paese, per mezzo dì una relazione da pubblicarsi, le condizioni economiche e le operazioni dell’istituto. Mercè tali disposizioni la cassa verrà posta sotto la garanzia della fede pubblica, affidata alla tutela delle politiche istituzioni; la legge l’assicura intangibile, come crediamo che debba essere, oltreché il Governo e la nazione non potranno marfi dimenticare che spogliare questa cassa sarebbe togliere gli alimenti ai parroci. L’applicazione delle rendite della cassa ecclesiastica è determinata e regolata nell’articolo 6 del progetto ministeriale. Esse deggiono in primo luogo servire a soddisfare-gii assegnamenti dovuti ai religiosi, e i pesi gravitanti sui loro beni; in secondo luogo a supplire allo stanziamento finora fatto nel bilancio delio Stato per congrue o supplementi di congrue ai parroci di terraferma; in terzo luogo a surrogare la somma stanziata nello stesso bilancio a favore del clero di Sardegna, e finalmente a migliorare la sorte dei parroci che hanno meno di lire 1000 di rendita. Ritenendo lo stesso concetto abbiamo creduto di poterne proporre una redazione più precisa, e da cui immediatamente si scorga l’ordine di preferenza che si volle stabilire. Ci è poi sembrato conveniente lo impiegare espressioni più larghe riguardo al modo di beneficare i parroci che hanno meno delle lire mille, al fine di combinare questi provvedimenti nella maniera più vantaggiosa per essi e specialmente per lasciare alla cassa ecclesiastica la possibilità di soccorrere i più poveri prima ancora che sia in grado di assegnare a tutti un supplimento di congrua. Ad ogni modo la destinazione non cesserebbe di essere guarentita dalla legge in loro esclusivo favGre. Signori, il lavoro che abbiamo l’onore di presentare al Senato, e di cui, per ottemperare alle instanze dei miei colleghi, io dovetti essere relatore, è il risultato di concordi e diligenti studi. Originato da viste conciliatrici e da sentimenti di equità cui tutti i membri deiia Commissione si associavano, esso fu condotto col solo desiderio del bene in mezzo alle difficoltà che d’ordinario accompagnano l’attuazione dei mezzi termini. Chiamati a sciogliere una quistione ebe non abbiamo sollevata, convinti però tutti della necessità di un provvedimento, necessità che vediamo palese per coscienzioso apprezzamento del presente e delì’avvenire, abbiamo cercato con unanime intendimento di migliorare il progetto nei limiti del possibile. Una cosa lo rende duro a dispetto di ogni temperamento, ed è il bisogno per noi ineluttabile di ripartire fra gli stabilimenti ecclesiastici sì regolari che secolari l’ingente annuo contributo di oltre a lire novecentomila. Ma rimarranno almeno alcuni risultati che speriamo graditi dal Senato; libertà ai membri attuali delle congregazioni religiose di continuare la vita monastica, sorte sicura agli ordini conservati, agevolezze fattibili per la secolarizzazione dei malcontenti, conservazione deile collegiate utili al culto, rispetto rigoroso alle posizioni acquisiate dagli attuali provvisti di benefizi; per ultimo separazione assoluta dei fondi destinati al culto da quelli delle casse fiscali, ed intiera e stabile riserva dei primi ai bisogni della Chiesa. Se non abbiamo meglio corrisposto alla vostra aspettazione, o signori, vi preghiamo che almeno nel giudicarci vogliate avere presenti gli scogli fra i quali dovemmo camminare. PROGETTO DI LEGGE. Art. i. Cessano di esistere quali enti morali riconosciuti dalia legge civile le case poste nello 5tato degii ordini reli-