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documenti parlamentari
Movimento locale sia in merci che in viaggiatori L. 10,000
Viaggiatori di transito » 1,000
Trasporto delle diligenze » 4,000
L. 15,000
Merci di transito un quinto » 3,000
Totale L. 18,000

Calcolando le spese d’esercizio ai 50 per cento, ciò che è ragionevole tenendo conto della lunghezza della strada, e del numero limitato di stazioni, il prodotto netto che da essa ricaverà il tesoro sarà di 9000 lire il chilometro; e così per 85 chilometri di 765,000, somma che posta in confronto coll’annua spesa cagionata dal riscatto di questa linea,lascierebbe ancora alla finanza un tenue utile di lire 15,000. Ma l’utile reale sarà ben maggiore se si tien conto da un lato delle economie e dei risparmi che saranno le conseguenze dell’apertura del tronco di cui ragioniamo; e dall’altro del cresciuto concorso sulla strada governativa di Genova, e su quella di Susa. Non ripeteremo qui i calcoli fatti dal relatore della legge di concessione della rete savoiarda per istabilire in cifra approssimativa questi indiretti benefizi, ma riferendoci ad essi stabiliremo come incontrastabile che le finanze dello Stato oltre i! reddito che ricaveranno dall’esercizio del tronco di San Giovanni ad Aix, verranno per via indiretta a guadagnare oltre a 200,000 lire.

E qui piaccia alla Camera considerare che i calcoli da noi istituiti sono indipendenti da quello sviluppo d’industria, cui l’attuazione delle strade ferrate darà occasione nella Savoia, ricca specialmente nella valle dell’Arco, di tanta forza motrice gratuita, quale è quella che offrono le copiose e perenni cadute d’acqua. Le strade ferrate e l’industria si prestano un reciproco aiuto, onde come quelle rendono più ricca questa, questa a vicenda cresce le entrate di quelle, Ma noi non ne abbiamo tenuto calcolo appunto perchè sappiamo che le condizioni delle nostre finanze esigevano che si facesse piuttosto fondamento sopra un moderato successo vicino, che sulla prospettiva d’un successo più grande, ma più lontano.

I calcoli e le considerazioni suesposti, fondati sopra ipotesi assai moderate, varranno a dimostrare l’insussistenza del terzo dei notati appunti, e predisporranno tutti coloro che con molta ragione si preoccupano della condizione delle nostre finanze in favore di un atto, il quale deve alleggerire anzi che accrescere i pesi che gravitano sul pubblico erario.

Noi crediamo di avere concludentemente dimostrato che la convenzione che vi presentiamo è vantaggiosa alle finanze. Solo si potrebbe discutere sul maggiore o minor grado di questo vantaggio. Ma qui aggiungeremo che può in un non lontano avvenire succedere che questo vantaggio sia così grande da non poterne essere da alcuno disconosciuta l’alta importanza. Perciò basterà che le speranze, a nostro credere assai fondate, che ci ha fatto concepire l’applicazione del sistema idropneumatico alla locomozione, vengano ad essere confermate dall’esperimento che vi abbiamo richiesto di potere eseguire. In questo caso il passaggio delle Alpi rientra nella sfera delle imprese attuabili senza soverchi sacrifizi di spesa e di tempo; e la strada della Savoia riesce ad un tratto una delle linee le più proficue d’Europa, sia a ragione dell’ampiezza dei traffici che sopra essa si svilupperanno, sia a motivo della economia colla quale potrà essere esercitata. In questa ipotesi il prodotto lordo sul tronco di San Giovanni ad Aix non sarà più nè di 18, nè di 20 mila lire il chilometro, ma bensì di 30 e più mila lire; mentre le spese d’esercizio scenderanno al di sotto dei 50 dell’entrata totale; ed il reddito netto di questa strada supererà di parecchie centinaia di mila lire, del doppio forse, l’annua rendita da corrispondersi in caso di riscatto alla società Laffitte.

A questi argomenti appoggiati crediamo con fondamento poter dire che in ciò che in ora vi proponiamo nulla vi è a perdere; moltissimo a guadagnare.

Noi ci lusinghiamo quindi che accogliendo favorevolmente la legge che oggi vi presentiamo, farete sì che fra poche settimane si possa dar principio alla tanto aspettata strada ferrata della Savoia.

Il tronco che sta per intraprendersi, utile per se stesso a quella provincia, acquisterà agli occhi de’ suoi abitanti una importanza ancora maggiore, perchè il voto che siete per dare verrà da essi considerato come una irrecusabile prova che Parlamento e Governo stanno saldi nell’intendimento di compiere l’intera rete di strade già state per legge approvate. Sicuri delle vostre intenzioni essi sapranno aspettare con rassegnazione che tempi più propizi consentano che si compiano pienamente le promesse già fatte alla Savoia, ed a cui darete adesso la più valida conferma iniziandone l’adempimento.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È approvata la convenzione stipulata i! 27 aprile 1854 tra il ministro delle finanze e quello dei lavori pubblici rappresentanti lo Stato e Carlo Pietro Eugenio Laffitte presidente del Consiglio d’amministrazione deila compagnia della strada ferrata Vittorio Emanuele, e da questa approvata nell’assemblea generale de! 23 maggio 1854 portante modificazione al capitolato di concessione annesso alla legge del 29 maggio 1853.

Art. 2. Il Governo è autorizzato, verificandosi il caso previsto all’articolo 9 della convenzione suddetta, ad emettere una rendita redimibile di lire settecentocinquantamila al 5 per cento in aumento a quella di creazione del 12 e di giugno 1849.

Saranno applicabili a questa ulteriore emissione di rendita le stesse regole per la sua estinzione, e le altre disposizioni vigenti per quella summentovata del 12 e 16 giugno 1849.


Convention entre le président du Conseil des ministres, ministre des finances, le ministre des travaux publics, et le président du Conseil d’administration de la compagnie du chemin de fer Victor Emmanuel.

L’an mil huit cent cinquantequatre, et le 27 du mois d’avril;

Entre le président du Conseil des ministres, ministre des finances, le ministre des travaux publics, agissant au nom de l’Etat, et sous réserve de l’approbation du Parlement, d’une part;

Et monsieur Charles Pierre Eugène Laffitte, président du Conseil d’administration de la compagnie du chemin de fer Victor Emmanuel, agissant en vertu de pouvoirs qui lui ont été donnés par le Conseil d’administration, suivant la délibération du 6 avril 1854 ci annexée, et sous réserve de l’approbation de l’assemblée générale dans un délai d’un moi au plus tard, d’autre part;

Ilk a été convenu ce qui suit:

Art. 1. La compagnie du chemin de fer Victor Emmanuel,