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— 1684 —

documenti parlamentari

rimarrà invenduta, sia nei magazzini della direzione del bollo, che presso i contabili dell’insinuazione e demanio, ascenderà al ragguardevole numero di oltre 10,000 risme, le quali, senza tema di errare, si può calcolare che abbiano costato alle finanze, tra prezzo di fabbricazione, di stampa e di legatura, l’ingente somma di lire 90,000, e che, qualora tal carta più non si potesse smerciare, e si dovesse impiegare, previo annullamento del bollo, in stampati ad uso delle amministrazioni governative, ovvero vendere a peso, si potrebbe tutto al più ricavarne il prezzo medio di lire i 60 per caduna risma, e così in totale lire 16,000, di modo che lo scapito evidente dell’erario salirebbe alla cospicua somma di lire 74,000.

Ad evitare questo grave pregiudizio, intenderebbe il Governo di continuare lo smercio di tutta la carta bollata che, come sopra si disse, rimarrebbe soppressa, malgrado la sua dimensione diversa da quella stabilita colla nuova legge, e non ostante il difetto di lineamento, limitandone però l’uso in guisa che non venga essenzialmente modificato il principio d’uniformità che ottenne la generale approvazione, ed a tal effetto il ministro delle finanze ha l’onore di presentare alle vostre deliberazioni l’annesso progetto dì legge.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. La carta bollata prima d’ora fabbricata, di qualsiasi dimensione, stampata, ridotta a registri od in bianco, rimasta invenduta al 31 marzo 1855, potrà continuare ad essere smerciata e mantenuta in uso senza obbligo di essere lineata, purché munita dei bolli all’ordinario ed allo straordinario, corrispondenti alla sua destinazione a senso della legge 9 settembre 1854.

Art. 2. Un decreto reale prescriverà le cautele da osservarsi nell’uso di detta carta, tenute ferme però le prescrizioni degli articoli 8 e 18 della legge anzidetta intorno al numero delle sillabe e delle linee nelle copie da estendersi sulla carta da protocollo.




Relazione fatta alla Camera il 5 dicembre 1854 dalla Commissione composta dei deputati Bertini, Torelli, Crosa, Mantelli, Pezzani, Geymet e Cavallini, relatore.

Signori! — Un progetto di legge, il quale senza riuscire gravoso ad alcuno tenda o ad arrecare un notevole beneficio all’erario pubblico, oppure ad evitargli non lieve scapito, non può, massime nelle attuali contingenze finanziarie, non incontrare la piena vostra approvazione; e tale è evidentemente quello che il signor ministro delle finanze vi presentava nella tornata dei 30 novembre ultimo scorso per la continuazione dell’uso e dello smercio della carta bollata prima d’ora fabbricata, la quale sarà per rimanere invenduta al 31 marzo 1855.

La legge infatti del 9 settembre ultimo sui diritti dì bollo e della carta bollata agii articoli 4,5 e 50 vieta, a partire dal primo aprile dell’anno prossimo l’uso di qualunque carta che non sia di protocollo, e non abbia le dimensioni ed i lineamenti prescritti1

In forza di queste disposizioni la carta già attualmente bollata, che all’epoca suindicata non fosse ancora smerciata, dovrebbe adunque od essere rimodellata secondo il prescritto della nuova legge od essere posta fuori uso. Nel primo caso l’operazione apparirebbe pericolosa assai e di dispendio alle finanze; nel secondo il pregiudicio che queste ne risentirebbero sarebbe ancora più grave.

Trattasi, secondo il calcolo instituito dallo stesso Governo, di un residuo di carta bollata al primo aprile 1855 dell’ingente numero di oltre 10,000 risme, che vuolsi abbia costato allo Stato lire 90,000. Tanta quantità di carta, venduta a peso, non frutterebbe che lire 16,000, e conseguentemente lo scapito delle finanze salirebbe alla ragguardevole somma di lire 74,000.

In questo stato di cose, e tornando superfluo l’investigare se l’amministrazione, la quale pare avrebbe dovuto prevedere l’emanazione della nuova legge, sia stata forse soverchiamente corriva nel fabbricarsi una sì forte quantità di carta bollata, la Commissione vi propone unanime di sanzionare col vostro voto i due articoli dei quali si compone questo progetto.



Relazione del presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour) 19 dicembre 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 12 stesso mese.

Signori! — I! ministro delle finanze presentava alla Camera dei deputati un progetto di legge inteso ad ovviare al grave pregiudizio che risulterebbe alle finanze dello Stato dall’attuazione della legge 9 settembre ultimo sulla carta bollata, qualora non si prescrivesse che la carta bollata prima d’ora fabbricata e rimasta invenduta al 31 marzo 1855 potrà essere smerciata e mantenuta in uso mediante quelle cautele in detto progetto di legge proposte.

Tale progetto essendo stato adottato dalla Camera elettiva il 12 di questo mese, il ministro delle finanze ha l’onore di sottoporlo alle deliberazioni del Senato, osservando esserne urgente la discussione acciò si possa provvedere agli ulteriori incombenti.




Relazione fatta al Senato l’8 gennaio 1855 dalla Commissione di finanze, Quarelli; relatore.

Signori! — In dipendenza della legge del 9 settembre ultimo sulla carta bollata, deve cessare col primo dei prossimo aprile l’uso di qualunque carta che non abbia le dimensioni ed i lineamenti ivi prescritti.

Il Ministero di finanze, prevedendo che il fondo di carta bollata oggi in corso, lungi dall’essere esausto all’epoca sopra indicata in cui la nuova legge deve entrare in osservanza,

  1. . (1) «Art. 4. La carta fabbricata per conto dello Stato è di protocollo o di commercio. «Art. 5. La carta di protocollo ha per ogni foglio l’altezza di millimetri 307 e la larghezza di millimetri 423. «Essa viene per cura dell’amministrazione lineata orizzontalmente e verticalmente in ogni facciata, in modo che presenti 25 linee e vi resti un margine del quarto a destra e d’un ottavo a sinistra. «Art. 50. Sono abrogati il regio editto 5 marzo 1836 e le regie patenti del 16 marzo 1839, come pure le disposizioni della legge 22 giugno 1850, in quanto sono contrarie alla presente legge. «Andrà questa in vigore contemporaneamente al Codice di procedura civile.»