Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/158

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istituzioni sono intanto già attuate per quelli che non possono immediatamente aspirarvi, le quali concorrono a supplire al collegio suddetto e provvedono nel tempo stesso ad altri bisogni pure importanti dell’esercito. Nella scuola militare di fanteria istituita in Ivrea nel 1850 sono educati ed istruiti 50 allievi tamburini ; nella scuola militare di cavalleria in Pioerolo lo sono parimente 40 allievi trombettieri; la Casa reale invalidi d’Àsti conta 60 allievi di musica, cosicché in totalità si provvede all’educazione ed all’istruzione di 150 figli di truppa, numero assai grande se si considera come il numero degli ammogliati vada diminuendo neil’esercito, mercè le care che, dopo emanata ia legge sulle pensioni militari, il Governo si recò specialmente a debito d’impiegare onde contenerlo in moderati confini. Non segue però dalla nuova destinazione che verrà assegnata al collegio militare, cbe di là abbiano ad essere tratti esclusivamente tutti gli allievi della militare Accademia. Basta alio scopo del Governo che esso ne somministri la maggior parte, poiché, quand’anche un certo numero ne provenga d’altronde, facilmente esso si informerà entrando nello stabilimento a quegli spiriti militari da cui già per lunga educazione sono animati i compagni che vi trova. l)’altra parte è manifesta la convenienza di lasciare dischiuso l’adito all’Accademia di quei giovani distinti e volenterosi che all’età di li o 12 anni non poterono, o per ancora dubbia vocazione, siccome è assai ovvio in quell’età, o per altri impedimenti, fruire del collegio militare. Finalmente il concorso degli alunni del collegio militare con quelli dell’insegnamento civile varrà senza dubbio a mantenere fra l’uno e gli altri una emulazione proficua, specialmente a quell’isUtnto, Oltre agli allievi del collegio militare ed a quelli provenienti dall’insegnamento civile, il progetto ammette ancora pei posti d’allievo nell’Accademia una terza categoria di candidati, vale a dire quei sott’ufficiali, caporali e soldati cbe siano in grado di subire l’esame d’ammessione, e per l’età in cui si trovano siano tuttora atti a profittare di un corso scolastico. L’età loro però essendo ad ogni modo superiore di parecchi anni a quella degli altri allievi, non si dissimula il Governo gl’inconvenienti cui può dar luogo in un istituto di educazione siffatta circostanza, siccome altresì non si dissimula che potrebbe porgere occasione d’abusi per parte d’aicuni giovani sott’ufficiali o soldati il pretesto di prepararsi all’esame d’ammessione all’Accademia. Ma, d’altra parte, considerammo come sia giusto ed equo che a quei giovani cui ia legge della leva interruppe talora uua carriera per cui avevano fatto studi e spese considerevoli, lo Stato apra l’adito di una carriera equivalente in cui usufruttare gli studi fatti. Laonde, mentre il Governo si propone d’ovviare agli indicati abusi con appropriate cautele, propone però else si adotti la massima dell’ammessibilità di tali giovani. Ecco !e principali considerazioni che hanno dettato il nuovo ordinamento dei due istituti militari tracciati nei titoli I e II del progetto di legge. Rimane che esponiamo brevemente le ragioni delle disposizioni finanziarie con cui il progetto provvede alla sussistenza dei detti stabilimenti. Nei progetti d'ordinamento che il Governo si propone d’attuare si è procurato di ridurre le spese occorrenti per gli stabilimenti ora detti a quanto è strettamente necessario perchè l’educazione e l’istruzione che ivi si imparte riesca solida e conducevole allo scopo. Cionondimeno avuto riguardo specialmente al personale insegnante che vi si richiede, tali spese ascendono ad una somma che, ripartita fra gli allievi che ne profittano, ascenderebbe cioè nell’Accademia a iire j 1200 annue e nel collegio militare a lire 800, le quali somme, siccome non eccessive se si ha riguarda alle spese cui devono sottostare i giovani che intraprendono altre carriere liberali, parve si potessero convenientemente adottare come prezzo delle pensioni, per modo che, mediante il loro prodotto, gii stabilimenti bastino a sè stessi. È sembrato a taluni che le pensioni si potessero ridurre anche ad un prezzo inferiore, ed in questo caso sarebbe stato necessario che lo Stato sopperisse coi suoi sussidi alla diversità che ne sarebbe risultata tra la spesa richiesta dallo stabilimento ed il prodotto delle pensioni. È infatti verissimo che, affine di assicurare agli istituti un numero di allievi sufficiente così per sopperire ai bisogni dell’esercito, come perchè gii istituti stessi bastino alle proprie spese, è necessario il concorso dello Stato. Ma il Governo ha creduto che più opportunamente verrebbero impiegati i suoi sussidi, ove invece d’essere corrisposti allo stabilimento, e così egualmente divisi fra tutti gli allievi, fossero convertiti in pensioni o mezze pensioni gratuite in benefizio esclusivo dì coloro che non sarebbero altrimenti, per troppo modesta fortuna, in grado di sopperire in tutto od in parte aiìa spesa. Tale disposizione è anche coerente a quanto già prescrive !a legge del 27 giugno 1850, in favore dei figli di militari morti in servizio del paese. La spesa proposta a tal fine reca un risparmio di oltre ad 80 mila lire all’anno su quella ordinariamente stanziata finora in bilancio pei due istituti. La concessione delle pensioni e delie mezze pensioni suddette ha per norma nel progetto di legge le condizioni seguenti, cioè :

1° L’idoneità a compiere i! corso con successo, e ad intraprendere ia carriera militare;

2° La benemerenza del padre verso lo Stato, o come militare, o come impiegato, o per qualsivoglia altro titolo ;

5° L’insufficienza dei mezzi di fortuna dell’allievo o della sua famiglia a pagare la pensione o la mezza pensione, fatta eccezione soltanto pei figli dei militari morti per ragione di servizio, secondo il disposto della legge sulle pensioni di ritiro. Se non che l’idoneità non potrebbe convenientemente essere iu ambedue gli istituti misurata cogli stessi metodi. Nel collegio militare, stante la tenera età degli allievi alla epoca dell’ammessione, un esame dì concorso sarebbe improprio a dare un sicuro fondamento al giudizio comparativo sulle speranze che i giovanetti possono inspirare pel futuro, epperò si credette prova sufficiente d’idoneità l’avere soddisfatto alle condizioni d’ammessione. La disposizione poi proposta nella legge, per cui non si possa ripetere che una volta sola i! medesimo anno di corso, nè tale cosa possa riprodursi più di una volta in tutto il corso di studi, farà sgombri successivamente quei posti gratuiti die fossero occupati da allievi incapaci di buona riuscita. Nell’Accademia invece un esame di concorso comune agli allievi che hanno compiuto il corso del collegio militare ed agli altri aspiranti esterni stabilirebbe non solo la loro idoneità airsmmessione, ms servirebbe a classificare gli amniessibili, secondo l’ordine di merito rispettivo, ed a distribuire neil’ordìne stesso i posti gratuiti a quelli che hanno anebe gii altri requisiti sopra indicati, esclusi tuttavia coloro che si trovano compresi neìl’altimo terzo della lista, siccome quelli che non darebbero guarentigia di buona riuscita tale da indurre lo Stato a quella spesa in loro favore. Tale disposizione avrà l’inconveniente per taluno degli al-