Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/167

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quelio cioè de: diritto costituzionale patrio, e del diritto penate e deila guerra. Veramente recò meraviglia il vedere che nè nella legge nè ne! regolamento è fatto cenno alcuno di tale insegnamento, quasi che il militare non debba conoscere i doveri di cittadino. Il militare è chiamato ad esercitare i diritti elettorali tanto politici che comunali, egli è eleggibile, può nell’esercizio delle sue funzioni trovarsi facilmente in relazione colle autorità politiche e amministrative, e non dovrà conoscere le leggi che lo devono guidare nell’adempimento dei suoi doveri'? Sarà ugualmente chiamato a giudicare nei giudizi militari, o potrà trovarsi nella circostanza di prendere una determinazione relativa ai diritti della guerra, e non dovrà egli essere conscio delle norme che regolano quelle materie e dei principii sui qual: si appoggiano? La Commissione inclusa senza più quegli studi, persuasa che ognuno ne riconosca la necessità e la convenienza, ma coli’inlendimento che l’insegnamento di tali materie sia ristretto a quegli elementi che valgano a formare un giusto criterio nelle varie occasioni. Art. 54. Si è introdotto anche per l’Accademia il sistema degli esami semestrali, ossia d’esami da darsi alla metà dell’anno scolastico. L’utilità di questo provvedimento non ha duopo d’essere dimostrata: se ne ha la prova negli instituti civili; è cliiaro che i giovani,invece d’essere obbligati a riandare tutti i trattati in una sol volta alla fine dell’anno, lo faranno in due volle, ed inoltre si avrà mezzo di meglio conoscere chi si sarà applicato allo sludio e ehi fu trascurato ed abbia bisogno d’eccitamento. L’alinea di questo articolo è connesso colla disposizione dell’articolo 19 ed ha per iseopo di escludere daìi’Accademia giovani che o non hanno capacità, o mancano di volontà per gli studi militari, ed impedire che rimangano neil’instituto oltre quell’età in cui conviene che un giovane intraprenda il servizio attivo, afGne di poter giungere ai gradi superiori in età ancora vegeta. Art. 40. Lo avere ripetitori oltre ai professori non è cosa nuova per l’Accademia, e nel riprodurla si è avuto in mira di rendere veramente utile per gli allievi le ore di studio. Con quel mezzo ed in quelle cresi avràuna sorveglianza proficua, poiché i! ripetitore che conosce la materia cui lo studio riguarda, non solo aiuterà i più deboli, ma potrà trattenerli tutti ed istruirli anche col semplice discorso, mentre col sistema odierno che richiede in studio silenzio perfetto, a mantenere il quale è necessaria la presenza di una persona estranea quasi sempre all’istruzione, e che è intenta soltanto a punire, non si fa altro che mettere alla prova la pazienza degli allievi ben lungi dal far loro utilizzare il tempo. 1! sistema dei ripetitori porta seco anche l’utile di valersi dei giovani più distinti e più avanzati nello studio per far ripetere le lezioni e spiegarle ai meno istruiti ed ai meno intelligenti. Eìso permetterà inoltre che le classi siano più numerose, perchè i giovani che non avranno potuto cogliere il vero senso delle lezioni o dovetlero essere assenti, i’udiranno e l’intenderanno nella ripetizione, mentre oggi, se un giovane non ha inteso o non intervenne alla scuola, deve per necessità restarne privo. La ripetizione dunque è indispensabile; it Ministero stesso lo riconobbe, e la Commissione l’adottò, persuasa che il ripetitore manterrà la disciplina nello studio meglio che due degli attuali sorveglianti. Art. 49. I gradi distintivi per gli studi esistevano per lo passato, e la Commissione crede doverli ripristinare, poiché, oltre eccitare atl’emulazione serviranno a far conoscere quei giovani che dovranno assistere i ripetitori. E vero che attualmente vi è in ogni classe un allievo distinto col titolo di ap] puntala, il quale deve essere il più istruito di tutta la classe ma deve ritenersi che l’appuntato è in sostanza il più distinto del corso precedente, che molte volte non lo è ne! corso corrente, e d’altronde possono esservi in una medesima classe parecchi giovani ugualmente distinti, ai quali conviene concedere le stesse prerogative. Devesi qui notare che molte delle disposizioni contenute in questo titolo trovansi riportate nel regolamento comunicato dal Ministero; ia Commissione però ha giudicato necessario di doverle introdurre nella legge per la ragione già accennata che possono interessare persone estranee; alcune poi sono relative ad altre leggi già approvale dal Parlamento, e tutte hanno un tratto successivo per cui non può lasciarsi all’arbitrio di chiunque il variarie, come si fece per lo passato. Art. 81 a 89, Ardua e diffici 1 cosa si è l’educare la gioventù, ma arduo pure e difficile assunto si è quetlo di volere riformare un instituto di educazione riconosciuto difettoso, senza portarvi radicali riforme, mantenendo anzi quasi integralmente il sistema vigente. Il Ministero nel suo progetto non fa cenno alcuno della parte disciplinarla, e tutto riserva al regolamento interno; non si saprebbe però ammettere l’esclusione dalla legge delle norme che debbono regolare la disciplina senza incorrere ia taccia di voler fare una legge monca ed incompleta. È noto che da parecchi anni sonosi riprodotti nell’Accademia certi fatti che sono poco confacenti non solo a un instituto militare, ma a qualunque luogo d’educazione, e ciò non può attribuirsi ad altro che a difetto ne! sistema ed aile continue variazioni delle regole di disciplina; è quindi patente la necessità d’nna riforma stabile che non può altrimenti ottenersi se non per legge invariabile. La Commissione conosce quante difficoltà si debbano incontrare nel dare norme disciplinari per un instituto militare di giovani adulti, e vide che esse non sfuggirono alle Commissioni del 1849 e 1880. È strano il pretendere che giovani dai 16 ai 20 anni possano essere trattati comesi sogliono trattare i ragazzi dai 12 ai 18 anni ; certi mezzi di repressione, certe privazioni non si confanno colia ioro indole, e si rendono infruttuose qualora non predomini il sentimento del rispetto e delia deferenza a chi li dirige. Fra età ed età bisogna persuadersi che deve farsi distinzione, e che l’impegno degl’istitutori deve essere quello di capacitare gradatamente i giovani dei propri doveri, ed inspirargliene il sentimento. Se gli allievi fossero arruolati ed assoggettati senz’altro alle leggi militari, la via sarebbe plana, non essendovi altro da £?re che usare tutto il rigoredella disciplina militare, ma lo scopo d’uno stabilimento d’educazione è ben diverso ; i giovani vi si riuniscono appunto affinchè imparino ad adattarsi alia vita ed alia disciplina militare, la quale viene loro inspirata coll’esempio e colia persuasione cui non si giunge coi modi che si possono usare in una caserma. La Commissione del 1849 riconobbe queste verità, ma portando l’età utile per i’ammessione mollo più in là di quel che si propone, richiedeva che gli allievi fossero arruolati ; però, se un tale sistema può essere buono con giovani che abbiano oltrepassato l’età di 18 anni, non può esserlo per quelli d’età minore. Posta adunque la necessità di riformare la parte educativa, e h convenienza di dichiararne le basi nella legge, la Commissione ha creduto dover determinare in questi articoli quelle norme che dovranno costantemente osservarsi, e che dovranno conoscersi da coloro che vorranno collocare i figli nell’Accademia. La prima cosa che si è ravvisata opportuna si è la prescrizione che gli allievi debbano essere divisi in sezioni, e ciò deve aver luogo in ragione d’età, essendo inconcusso che diverso per ciaseuua d’esse dev’essere il trattamento ; in secondo