Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/169

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ultimi anni di corso accademico. Da ciò dedurre si dovrà la possibilità di riunire insieme lo studio delle, scienze matematiche che non si studierebbero in Accademia a quelle cbe sono fissale per la scuola complementare, la quale cessar deve di esistere, e compiere gli studi in tre anni. Non si potrà negare infatti che i giovani i quali si dedicheranno a questi studi, dovendoli da qui innanzi intraprendere all’età di 20 anni, mentre invece oggi li cominciano ai 17, avranno maggiore attitudine ed intelligenza più sviluppata, quindi in tre anni avranno tutto il tempo non solo di studiare le materie nuove, ma anche di rivedere le già studiate, se ciò si ravvisasse necessario ; la cosa più essenziale, come altrove s’è accennato, si è che i programmi siano redatti in modo che non contengano nulla di superfluo, e non siano sogget'i a variazioni continue a libito dei professori. La certezza del buon esito di questa scuola si accrescerà aneor più se nell’accettazione degli allievi si userà molta circospezione, e se si osserverà rigorosamente il prescritto dall’articolo 63, col quale si è fissato che nessuno possa essere ammesso se negli esami d’ uscita dall’Accademia non abbia riportato almeno i due terzi dei punti cbe saranno stabiliti pei medesimi. Questo essendo il limite minore, è chiaro che poche mediocrità intraprenderanno quella carriera, e che, qualora succedesse di dover ricorrere a questi per mancanza d’altri migliori, si hanno ancora tre anni per sperimentarli. In questa scuola si è lasciato ai militari già ascritti all’esercito come soldati o solt’uttlciali la via aperta a concorrere, dopo un anno di servizio, benché non siano usciti dall’Accademia. Lo scopo di questa disposizione si è di favorire quei giovani che, colpiti dalla leva dopo aver fatto un corso regolare di studi, nè potendo farsi surrogare, perderanno gli studi fatti. È assai facile che un giovane debba essere chiamato a servire nella milizia dopo compiuto il secondo o terzo anno di corso di matematiche nell’Università : costui avrà certamente facilità di presentarsi agli esami che richiedonsi per l’uscita dall’Accademia, preferirà di far la carriera come uffiziate, ed avendo in un anno di servizio contralto un poco le abitudini militari, farà sicuramente buona riuscita. La scuoia speciale che s’istituisce con questa legge non è altro, come si scorge, che la riunione dei due ultimi corsi attuali dell’Accademia con la scuola complementare retta da norme appropriate ail’età, alle cognizioni, al grado degli allievi. Al dì d’oggi gii allievi dell’ultimo annodi corso accademico hanno grado e paga da sottotenente, e quelli del quinto anno l’hanno da cadetto ; questi allievi, col sistema della Commissione, sarebbero gli allievi del primo anno delia scuoia speciale, c siccome sono già uffìziali quelli dell’attuale scuola complementare, perciò non si viene per la sua creazione ad aggravare l’erario cogli stipendi che si daranno a tutti gli allievi deila medesima. Art. 66. L’avere ripristinato il diritto al grado di luogotenente aU’uscire dal corso speciale ha per oggetto di compensare in qualche modo i maggiori studi ed allettare un maggior numero di giovani ad intraprenderli ; con ciò però non si pregiudica per nulla al diritto di promozione dei sottotenenti d’artiglieria e genio provenienti dalla classe dei sott’ufficiali, giacché i nuovi luogotenenti non potranno conseguire l’effettività del grado se non per loro turno in concorrenza coi sottotenenti anzidetti. Art. 67. Gli allievi di quesfa scuola, facendo già parte effettiva dell’esercito, cessa il bisogno di speciale disciplina, ma dovrà osservarsi precisamente la militare sancita dalle leggi in vigore ; cessare quindi deve io sconcio esistente di vedere giovani già uffìziali trattati da collegiali, e sottoposti a quelle minute esigenze indispensabili in una casa d’educazione. Ma nei sistema attuale vi è un altro inconveniente, quello cioè che i giovani uffìziali, i quali devono continuare gli studi nel corso complementare, mentre non fanno servizio nei corpi, sono lasciati in piena loro balìa fuori delle ore di scuola. È insulso il pretendere che un giovane che esce da una casa d’educazione nell’età del bollore delle passioni non si lasci trascinare a dimenticare gli studi per darsi ai passatempi. Per tali ragioni si è stabilito che gli allievi della scuola speciale siano accasermali, abbiano la mensa comune come gli altri uffìziali dell’esercito, siano liberi nelle ore di ricreazione, ma siano soggetti a determinate regole di disciplina ed agli stabiliti orari di scuola, studio ed esercitazioni. Art. 69. Il motivo per cui si è data la direzione superiore di questa scuola al comandante generale dell’artiglieria si è perchè una gran parte dei professori essendo presi fra gli ufGziali di quell’arma, molte esercitazioni dovendo aver luogo negli stabilimenti, nei locali, e col materiale dell’artiglieria, è più proficuo pel servizio che lo stesso comandante, da cui e locale e materiali ed uffìziali dipendono, sia in grado di conciliare gli interessi dei due servizi ; ma, non potendo egli occuparsi deH’aodamento interno della scuola, si è pure destinato un uffiziaie superiore per la direzione e sorveglianza degli allievi, e per soprintendere più direttamente a tutto ciò che riguarda la disciplina, l’istruzione ed i! governo dello stabilimento. Le regole d’amministrazione per quesfa scuola dovranno pur anche essere speciali ; sarà la contabilità tenuta bensì dail’uffiziale contabile, ma dovranno prender parte ai Consiglio amministrativo gli allievi per turno, i quali dovranno concorrere a regolare le spese come si pratica per le mense degli uffìziali dei vari corpi dell’esercito. TITOLO IV. COLLEGIO PEI FIGLI DEI MILITARI. Art. 74 a 89. Ammessa la massima che il collegio pei figli dei militari debba conservare lo scopo della sua primitiva istituzione , non restava altro a fare alla Commissione che provvedere al suo riordinamento, affine d’introdurvi quei miglioramenti ed economie di cui è suscettibile, e procurare di trarne ii maggior frutto possibile a favore dei giovani che vi saranno educati, ed anche dell’esercito. Non sarà però inopportuno d’esporre in succinto la storia di questo stabilimento per meglio giustificare fe proposte deila Commissione. Il collegio pii figli dei militari istituito con regio brevetto del 9 febbraio 1835, fu destinato « a procurare un’educazione ai figli esclusivaoiente di quei militari e di quegl’impiegati negli uffizi e nelle amministrazioni dipendenti dal Ministero di guerra e marina, i quali affatto privi di beni di fortuna, o di fortuna ristrettissima, sf saranno coi loro servizi acquistati titoli speciali alle beneficenze sovrane. » Tali sono le parole scritte nel regolamento annesso al regio biglietto 23 settembre Ì834, le quali sono abbastanza esplicite per far conoscere che si voleva beneficare i militari col procurare mezzi d’educazione a chi non ne aveva. Secondo l’accennato regolamento, l’età ddl’ammissione cominciava a 8 anni, la dimora degli alunni nel collegio non poteva protrarsi oltre i 18 anni, ed all’uscire dovevano passare nei corpi di truppa, per servirvi 16 anni in qualità di semplici soldati, in forza di una obbligazione assunta all’epoca del loro ingresso. L’istruzione era limitata alla lingua ita-