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sessione del 1853-54


20 aprile 1853 o se voglia rinunziare al suo contratto. Nel primo caso le sarebbe concessa una dilazione equa, ma i capitolati suddetti starebbero fermi ed immutati in ogni altra parte; nel secondo caso la compagnia dovrebbe cedere al Governo la strada costruita ed i materiali necessari a condurla pel prezzo non maggiore di 13 milioni a pagarsi con rendite dello Stato fruttifere il 5 per cento al pari. Non dirò le ragioni per le quali i ministri raccomandano siffatta convenzione; darò notizia delle opinioni dei commissari e della sentenza che prevalse.

Parve a tutti che i direttori della compagnia meritino riprensione. Se ai tempi infesti al credito ed alle imprese di questa natura si vuole imputare la difficoltà di adempiere tutti gli obblighi contratti in altri tempi non solo propizi, ma lusinghevoli, pur si vogliono riferire ad altre cagioni gl’indugi, le soverchie spese d’amministrazione e certe prodigalità di cui si prende notizia dai conti sommari che pubblichiamo (Vedi l’appendice, numeri I, II, III e IV). Per questa e per altre ragioni uno dei commissari, pensando che il Governo non debba procedere a nuove stipulazioni col signor Laffitte, propose si mantenesse fermo il capitolato sancito colla legge del 29 maggio 1853. Altri furono d’avviso non doversi approvare la nuova convenzione, ma sibbene fare abilità al Governo di tenere pratiche per veder modo di raggiungere con diverse condizioni lo stesso fine che esso si propone. Questi nostri colleghi avvalorarono l’opinione loro con una lettera scritta al 15 marzo dal signor Laffitte al commissario regio la quale stampiamo in appendice affinchè la Camera ne pigli documento (Vedi numero 5).

Ma la maggioranza, sebbene, in ciò concorde colla minoranza, non menasse buone certe ragioni politiche date dal Ministero nella sua relazione giudicando che ogni notevole indugio alla costruzione della strada transalpina sarebbe cagione di grave danno allo Stato ed alla Savoia, si è discostata dall’una e dall’altra sentenza.

Negare la sanzione alla nuova convenzione, decretando che si faccia eseguire quella dell’anno scorso, vale quanto lo stare in lite colla compagnia Laffitte. Poniamo caso adunque che s’intraprenda una lite: i tribunali, essendo manifesto e sodo il nostro diritto, sentenzieranno del sicuro che la compagnia o faccia il debito suo, o, a termini della capitolazione dell’aprile 1853, perda la somma data in pegno. Ma la compagnia, che nelle condizioni presenti non può adempiere tutti gli obblighi contratti, amerà meglio essere condannata in danaro e privata dalla concessione che incontrare danno maggiore e forse rovina. Così, trascorso tutto il tempo, non breve, che è necessario ad ottenere le sentenze dei tribunali ed a compiere le pratiche richieste dagli articoli 64 e 70 del capitolato, il Governo acquisterebbe bensì i quattro milioni e mezzo che tiene in pegno, ma non raggiungerebbe il fine che ci proponiamo, che è quello d’incominciare presto e di assicurare la costruzione delle strade ferrate della Savoia.

Anche il partito proposto da quei nostri colleghi, i quali non vorrebbero sancita la convenzione del 27 aprile, ma farebbero abilità al Governo di nuove pratiche per procacciare condizioni, a loro avviso, più convenienti, trarrebbe seco notevoli indugi senza assicurare la costruzione di un tratto di strada, che per se stesso possa dare buon frutto ed agevolare la continuazione dell’opera.

Per la qual cosa, importando grandemente l’incominciamento sollecito dei lavori che debbono avanzare il congiungimento delle nostre strade con quelle della Francia e della Svizzera occidentale, e nel tempo stesso procacciare alla Savoia i meritati benefizi che dalle strade ferrate si ripromette, la maggioranza stima che torni in acconcio l’approvare la convenzione proposta dai ministri. La divisata strada, lunga 84 chilometri circa, a quel modo che sarà utilissima alla Savoia, vantaggierà i commerci dello Stato e le nostre strade cisalpine, come quella che recherà ad atto i mezzi di pronta comunicazione da San Giovanni di Moriana sino a Parigi.

Se non che, ponendo il caso che la compagnia Laffitte rinunzi al contratto, viene in considerazione il peso di cui lo Stato si carica, obbligandosi a pagare per prezzo dell’opera un’annua rendita che può raggiungere la somma di 750,000 lire. Ma dacchè i capitolati della convenzione provvedono che si faccia diligenza di spendere il danaro acconciamente ed in modo produttivo, e dacchè può farsi ragionevole conghiettura che questa strada da Aix a San Giovanni di Moriana sia per dare molto frutto, egli è manifesto come lo Stato non vada incontro a quella gravezza che a prima giunta potrebbe parere soverchia. Nè bisogna dimenticare che se pure la strada non fruttasse quanto si spera, lo Stato, che dall’articolo 8 della capitolazione del 1853 era obbligato a garantire il frutto del 4 1/2 per cento, e che a termini della nuova convenzione ne pagherebbe il costo con rendita 5 per cento al pari, in ogni peggiore caso si caricherebbe di un peso di poco momento.

Ma quantunque i vostri commissari facciano buona la nuova convenzione, essi credono che si debba con più efficaci clausole provvedere, che il danaro si spenda veramente in modo produttivo, e perciò vi propongono di sancire per legge l’osservanza dei regolamenti amministrativi e tecnici che stampiamo in appendice (numero VI e VII) e di decretare che le spese di amministrazione della compagnia non oltrepassino l’annua somma di lire 80,000. Reputano eziandio conveniente lo stabilire che il Governo abbia sì la facoltà, se la compagnia rinunzi al contratto, di riscattare la strada da Aix a San Giovanni di Moriana sei mesi dopo la collaudazione dei lavori e l’intrapreso esercizio, ma che a ciò non debba obbligarsi che dopo un anno, con che gli si lascia maggior tempo a fare sperimento della buona costruzione. Infine volendosi chiarire l’intenzione di continuare la costruzione delle strade transalpine divisata nei capitolati del 20 aprile 1853, crede la maggioranza che torni in acconcio l’aggiungere alla legge un articolo il quale mantenga ferme le disposizioni principali di quei capitolati pel caso in cui il Governo, riscattata dalla compagnia Laffitte la strada della quale si ragiona, debba procedere a nuove pratiche di concessione. E per la stessa ragione gli pare opportuno l’avvalorare l’articolo 4 della convenzione in cui è sancito l’obbligo di acquistare i terreni necessari alle stazioni stabili nella previsione del compimento dell’intiera rete della strada, con un articolo di legge che riguardi la stazione d’Aix.

E con queste aggiunte alla legge la maggioranza vi propone di approvare la convenzione stipulata al 27 di aprile scorso colla compagnia Laffitte. La Camera vorrà in cortesia scusare il relatore, se nella grande strettezza del tempo egli non ha potuto compiere il suo ufficio in modo meno indegno della sua indulgenza.

Ogniqualvolta, o signori, vinciamo il partito di qualche grande opera di pubblica utilità, noi possiamo confortarci nel pensiero di rendere testimonianza irrepugnabile della virtù di quegli ordini pei quali la liberà volontà dei popoli ha potestà di deliberare con generoso consiglio e di condurre con perseveranza coraggiosa tutte le imprese onde la patria aspetta incremento di civiltà e di ricchezza. Perocchè se mai fu Stato che di quella virtù desse chiaro esempio, ei sia certamente il nostro, il quale con coraggio maggiore delle glo-